Giugno 2026 – Permessi ex legge 104/1992: integra abuso del diritto il dedicare alla cura del familiare disabile tempi irrisori.

La condotta del lavoratore che si avvale del permesso previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 non rispettando la sua finalità, ossia l’assistenza del familiare disabile, ma per attendere ad esigenze diverse, integra abuso del diritto e vìola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, sia dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Considerato, infatti, che l’istituto dei permessi consente di realizzare i valori di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie prevista dalla citata norma, il quale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza ed in attuazione dei predetti superiori valori di solidarietà.

Nella fattispecie esaminata in una recentissima pronuncia dalla Corte di Cassazione è stata confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, essendosi accertato che lo stesso aveva dedicato alla madre disabile solo il 17,5 per cento del tempo di permesso richiesto, destinando poi il resto del tempo ad attività personali presso la propria abitazione o comunque estranee alle predette finalità assistenziali.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/05/2026, n. 13155