Giugno 2026 – Recenti orientamenti in tema di illegittimità del recesso disciplinare per vizi di forma.

Con riguardo al licenziamento disciplinare, è priva del necessario requisito della “specificità”, la contestazione con cui il datore di lavoro addebiti al dipendente, addetto a un appalto di servizi presso una struttura ospedaliera, una generica condotta di sottrazione di un bene appartenente alla farmacia del presidio sanitario, senza indicare in modo puntuale le modalità del fatto contestato.

In tale ipotesi, la violazione delle garanzie procedimentali determina l’illegittimità del recesso e comporta l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, restando la tutela reintegratoria riservata alla diversa fattispecie di totale omissione della contestazione disciplinare.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 14150 del 14 maggio 2026, che si segnala, non solo per la severità con cui è stato interpretato il requisito della specificità della contestazione degli addebiti disciplinari ai sensi dell’art. 7 della l. n.300/1970, bensì anche per aver precisato come il mancato rispetto di tale ultimo requisito comporti (per i lavoratori assunti successivamente al marzo 2015) l’applicazione di rimedi di tipo risarcitorio e non, invece, la più favorevole tutela reintegratoria prevista per l’ipotesi di totale omissione della contestazione disciplinare.

Ciò, sul presupposto che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sulla base di un proprio principio consolidato, «nell’ipotesi in cui la contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, non contenga una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore, è applicabile l’art. 18, comma 6, st. lav. [..], e, quindi, una tutela indennitaria, restando poi impregiudicato l’accertamento della sussistenza o meno del fatto”.

Per un ulteriore approfondimento della definizione del requisito “specificità” della contestazione disciplinare, segnaliamo , inoltre, la sentenza della Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, n. 5262 del 9/10/2025, secondo la quale “la contestazione dell’addebito disciplinare al lavoratore è finalizzata a consentire a questi l’immediata difesa: a tal fine la contestazione deve essere sufficientemente specifica, posto che il grado di precisione della contestazione è funzionale all’esercizio in concreto del diritto di difesa del dipendente incolpato. Ciò, tuttavia, non significa che il datore di lavoro debba fornire una spiegazione analitica o giuridica delle ragioni per le quali intende procedere al recesso, potendo una contestazione sintetica, ma esauriente, legittimare pacificamente il licenziamento”.