La Corte di Cassazione con recente decisione ha ribadito come nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione siano configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed un’altra, dall’obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell’opera del prestatore.

Nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico, quindi, la sola continuità della prestazione del corrispondente non assume rilievo determinante per qualificare il rapporto come subordinato, la il lavoratore, ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione, è tenuto a fornire prova anche della sussistenza di un obbligo, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza 20-01-2026, n. 1222.

 

Nel commercio elettronico, la creazione di un account è spesso presentata come passaggio inevitabile per concludere un acquisto. Ma è davvero così? Secondo le Raccomandazioni n. 2/2025 dell’European Data Protection Board (EDPB), l’obbligo generalizzato di registrazione non è, di regola, conforme ai principi del GDPR.

Imporre l’apertura di un account, soprattutto in caso di acquisti occasionali, comporta infatti un trattamento di dati più ampio del necessario: accumulo di informazioni, conservazione prolungata, tracciamento sistematico e possibili attività di profilazione. Un impatto che può risultare sproporzionato rispetto alla semplice finalità di vendita.

L’EDPB chiarisce che, per le vendite singole, i dati indispensabili alla gestione dell’ordine possono essere raccolti anche tramite modalità di acquisto come ospite (guest checkout). L’account può trovare giustificazione solo in casi specifici, ad esempio nei servizi in abbonamento o nelle comunità chiuse, purché l’iscrizione rappresenti un elemento essenziale del contratto.

Nemmeno esigenze organizzative, di prevenzione delle frodi o di assistenza post-vendita legittimano automaticamente l’obbligo di registrazione, se gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con strumenti meno invasivi. Quanto all’obbligo legale, esso può giustificare l’account solo quando una norma lo imponga espressamente, ipotesi tutt’altro che frequente.

In coerenza con i principi di privacy by design e by default, le piattaforme dovrebbero quindi prevedere, come regola, la possibilità di acquistare senza registrazione. L’account resta uno strumento utile, ma non può trasformarsi in un’imposizione.

Il punto di equilibrio indicato dall’EDPB è chiaro: la tutela dei dati personali deve essere incorporata nella progettazione dei servizi digitali, così da garantire un corretto bilanciamento tra libertà economica dell’operatore e diritti fondamentali del consumatore.

“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione dello stesso, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza del motivo oggettivo posto a base del recesso; non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, fornito prova alcuna delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento, il dedotto motivo del recesso datoriale deve ritenersi insussistente”

Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con sentenza n. 144 del 4 febbraio 2025.

La decisione si basa sul presupposto che a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione di licenziamento (nella fattispecie esaminata il licenziamento era stato giustificato per soppressione di alcuni ruoli in alcune delle sedi aziendali della società datrice di lavoro in conseguenza di perdite finanziarie), per pacifica e costante giurisprudenza, è onere del datore di lavoro fornire la prova del motivo oggettivo posto a base del recesso.

Non essendosi costituito in giudizio, il datore di lavoro non aveva invece fornito prova alcuna dell’esistenza delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento (né, deve supporsi, perché altrimenti la decisione sarebbe stata diversa, le ridette ragioni sono risultate in altro modo dimostrate nel corso del giudizio).

Conseguentemente, in accoglimento delle contestazioni mosse dal lavoratore licenziato, il dedotto  motivo del recesso datoriale è stato ritenuto insussistente ed il datore di lavoro ( avendo il Tribunale di Genova accertato la sussistenza degli ulteriori presupposti di applicazioni dell’art. 3, c. 2, della legge n.23/2025, ) è stato condannato a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al pagamento  di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.