Febbraio 2026 – Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: conseguenze della mancata difesa in giudizio del datore di lavoro.

“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione dello stesso, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza del motivo oggettivo posto a base del recesso; non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, fornito prova alcuna delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento, il dedotto motivo del recesso datoriale deve ritenersi insussistente”

Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con sentenza n. 144 del 4 febbraio 2025.

La decisione si basa sul presupposto che a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione di licenziamento (nella fattispecie esaminata il licenziamento era stato giustificato per soppressione di alcuni ruoli in alcune delle sedi aziendali della società datrice di lavoro in conseguenza di perdite finanziarie), per pacifica e costante giurisprudenza, è onere del datore di lavoro fornire la prova del motivo oggettivo posto a base del recesso.

Non essendosi costituito in giudizio, il datore di lavoro non aveva invece fornito prova alcuna dell’esistenza delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento (né, deve supporsi, perché altrimenti la decisione sarebbe stata diversa, le ridette ragioni sono risultate in altro modo dimostrate nel corso del giudizio).

Conseguentemente, in accoglimento delle contestazioni mosse dal lavoratore licenziato, il dedotto  motivo del recesso datoriale è stato ritenuto insussistente ed il datore di lavoro ( avendo il Tribunale di Genova accertato la sussistenza degli ulteriori presupposti di applicazioni dell’art. 3, c. 2, della legge n.23/2025, ) è stato condannato a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al pagamento  di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.