L’1 agosto 2022 è entrato in vigore il D.L.vo n. 104, del 27 giugno 2022 (c.d. “Decreto trasparenza”), che prevede, fra l’altro, rilevanti novità normative in tema di tutela del diritto all’informazione dei lavoratori.

Il Decreto ha il dichiarato fine di garantire ai lavoratori un’informazione chiara, trasparente, completa e gratuita circa le proprie condizioni lavorative e trova applicazione con riferimento, tanto ai rapporti di lavoro del settore privato (rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato, parziale e pieno, rapporti di lavoro somministrato e intermittente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di prestazione occasionale), quanto  ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ed a quelli del settore marittimo.

In base a quanto previsto dalla normativa in esame, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione (ovvero, in determinate ipotesi, al più tardi entro una settimana, ovvero, 20 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro) dovrà fornire al lavoratore, per iscritto, in formato cartaceo o digitale, in aggiunta ai dati normalmente comunicati ai fini della individuazione della tipologia di contratto sottoscritto e delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (relativi, ad esempio, al nome delle parti, alla sede ed all’orario di lavoro, all’inquadramento professionale attribuito al lavoratore ed al termine iniziale e finale del rapporto di lavoro) anche le seguenti informazioni:

  • eventuale diritto a ricevere formazione;
  • durata e modalità di fruizione delle ferie e degli altri congedi retribuiti riconosciuti al lavoratore;
  • procedura e termini del preavviso, in caso di licenziamento e di dimissioni del lavoratore;
  • programmazione dell’orario di lavoro;
  • contratto collettivo, anche aziendale, applicato, con esplicita indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

Ulteriori obblighi informativi sono, inoltre, specificamente previsti in ipotesi di uso da parte del datore di lavoro di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (“deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”)  ed in caso di svolgimento della prestazione lavorativa all’estero.

Al fine di garantire l’effettività dei diritti all’informazione dallo stesso ridelineati, il Decreto trasparenza ha, inoltre, previsto per caso di omesso, incompleto od inesatto adempimento dei correlativi obblighi a carico dei datori di lavoro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato (fino a 5.000 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori).

Da ultimo, si segnala che la normativa in commento si applica anche ai rapporti di lavoro già in essere al momento della sua entrata in vigore, essendo in tali ultimi casi facoltà dei lavoratori di chiedere per iscritto al datore di lavoro la comunicazione dei dati previsti dal Decreto, con conseguente obbligo del datore di lavoro di fornirli, sempre per iscritto, entro i successivi 60 giorni.

Con una innovativa pronuncia del marzo 2021 (ord. n. 7862) in tema di conti correnti, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il comportamento della banca che impedisce al cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta di prelevare, volendo, l’intera giacenza alla morte del contitolare sulla base che la situazione che si viene a creare in questo caso è una “solidarietà attiva”.

In pratica, quindi, ciascun cointestatario può esigere dal debitore (in questo caso la banca) l’intera prestazione.

Come noto, il testo unico delle imposte di successione vieta di pagare agli eredi i debiti dovuti al defunto, o di restituire ad essi le cose di proprietà di quest’ultimo, senza la preventiva presentazione della dichiarazione di successione. Proprio per questi motivi la banca, prima di dare la possibilità di prelevare le somme presenti sul conto corrente del defunto, pretende che sia consegnata una copia della dichiarazione.

Si tratta di una prassi consolidata che determina spesso, soprattutto in caso di conto cointestato, un grave pregiudizio nei confronti del cointestatario che magari riceve sul conto in questione la propria pensione o altri redditi a lui necessari. Con il blocco del conto, infatti, si impedisce di poter prelevare qualsiasi importo fino a quando non verrà completata la dichiarazione di successione.

Con l’ordinanza del 19 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari; sicché, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio o del conto corrente. L’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare che non potranno recriminare nulla contro l’istituto di credito, né chiamarlo a rispondere delle somme sottratte dal cointestatario.

La Cassazione ha anche ulteriormente evidenziato come costituisce uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

Finalmente un cambio di rotta per non trovarsi più col conto corrente bloccato in caso di apertura di una successione.

Le note Tabelle di Milano, ovvero il sistema attraverso il quale i Giudici provvedono alla liquidazione del danno non patrimoniale, sono state aggiornate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile, adeguando le stesse ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) ed introducendo una graduazione della liquidazione in base al sistema a punti.

Infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le vecchie Tabelle non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano una forbice fra minimo e massimo, dove ricorreva una significativa differenza (si veda, per esempio, con riguardo alla morte del coniuge, come il tetto minimo partisse da una base di circa 168 mila euro sino a un massimo di 336 mila euro, senza alcuna indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.

Le nuove Tabelle contengono, pertanto, un adeguamento ai principi di diritto affermati dai Giudici di legittimità, con l’introduzione del c.d. valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Ciò persegue l’obiettivo di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.

Sino al 31.7.2022 hanno trovato applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e le misure di cui all’art. 90, D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 (lavoro agile per lavoratori con figlio al di sotto dei 14 anni e per lavoratori fragili).

Successivamente al 31.7.2022, il lavoro agile per le categorie sopra indicate è rimasto privo di tutela se non con riferimento al D.Lgs. 105/2022, che all’art. 4 prevede «I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (…) e alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata».

Il decreto Aiuti bis, di prossima conversione, prevede la proroga dell’utilizzo del lavoro da remoto sino al 31.12.2022 per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli fino al quattordicesimo anno di età.

Per poter fruire dello smart working occorrerà, come in precedenza, che lo stesso sia compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale e, con riguardo ai genitori di figli sino a 14 anni, occorrerà che non vi sia già un genitore che non lavora ovvero che percepisce almeno un ammortizzatore sociale.