Con una recente pronuncia di legittimità la Corte di Cassazione ha chiarito come risulti assolto l’obbligo di repêchage nella fattispecie in cui all’atto di licenziamento per g.m.o. fossero esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivestisse le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/07/2024, n. 18904)

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha guadagnato un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana, sollevando nuove sfide giuridiche. Uno dei temi emergenti riguarda la responsabilità civile per i danni causati dai sistemi di IA. Chi risponde, ad esempio, se un’auto a guida autonoma causa un incidente? O se un algoritmo di assistenza medica commette un errore nella diagnosi?

Attualmente, l’ordinamento giuridico civile italiano non prevede regole specifiche per i danni causati dall’IA, ma si fonda sui principi tradizionali di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Tuttavia, applicare queste norme a una tecnologia che agisce in modo autonomo e auto-apprendente è problematico.

La questione principale riguarda l’individuazione del soggetto responsabile. Nel caso di un’auto a guida autonoma, la responsabilità potrebbe essere attribuita al produttore, al proprietario, all’utente o al programmatore del software. Tuttavia, l’assenza di controllo diretto da parte di un essere umano rende difficile applicare il concetto di colpa tradizionale.

L’Unione Europea ha iniziato a considerare nuove proposte normative per far fronte a questo vuoto giuridico. La Commissione Europea, con il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale del 2020, ha proposto un quadro di responsabilità che prevede la creazione di un sistema di responsabilità oggettiva per i danni causati dall’IA ad alto rischio. Questo approccio sarebbe simile a quanto accade già per i prodotti difettosi (art. 2050 c.c.), ma con una maggiore attenzione alla peculiarità dell’IA.

Un altro aspetto in evoluzione è il ruolo delle assicurazioni. Poiché i danni causati dall’IA possono essere difficili da prevenire, si discute sulla possibilità di istituire obblighi assicurativi specifici per i produttori e gli utilizzatori di tecnologie IA, simili all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

In conclusione, dunque, l’introduzione di regole specifiche per la responsabilità dell’IA è ormai un’esigenza urgente per tutelare i diritti dei cittadini e garantire un uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie. Il diritto civile si trova di fronte a una sfida cruciale: adattarsi a una realtà in cui la tecnologia non solo assiste, ma decide in autonomia. Questo nuovo scenario richiede un bilanciamento tra l’innovazione e la protezione dei soggetti danneggiati, evitando un eccesso di burocrazia che potrebbe frenare lo sviluppo tecnologico.

Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, in data 30.7.2024, n. 21344, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.
Senza lasciare margini a dubbi, pertanto, la Corte di Cassazione interpreta la norma sopracitata nel senso di vietare l’applicazione dell’anatocismo a far data dal 1.1.2014 a prescindere dall’adozione della delibera CICR, con conseguente diritto dei correntisti alla restituzione degli interessi indebitamente pagati.