Settembre 2024 – La Corte di Cassazione ritorna sul tema dell’anatocismo

Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, in data 30.7.2024, n. 21344, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.
Senza lasciare margini a dubbi, pertanto, la Corte di Cassazione interpreta la norma sopracitata nel senso di vietare l’applicazione dell’anatocismo a far data dal 1.1.2014 a prescindere dall’adozione della delibera CICR, con conseguente diritto dei correntisti alla restituzione degli interessi indebitamente pagati.