Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, sono partite dalla premessa che il quarto comma dell’art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.

Per la Corte è dunque necessario un accertamento positivo da parte del giudice del merito della ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione al caso concreto del tasso “maggiorato” ex art. 1284, quarto comma, c.c.; accertamento di cui dovrà darsi atto nel dispositivo e/o nella motivazione del provvedimento giudiziale.

Di contro il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo, stabilendo che la previsione nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo medesimo della spettanza degli “interessi legali”, senza ulteriore precisazione, “è inidonea a integrare il detto accertamento [in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c.]”.

In buona sostanza “se il titolo esecutivo è silente il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio”.

Con l’ordinanza n. 14944 in data 28 maggio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad analizzare la fattispecie dello “storno di dipendenti e collaboratori”, al fine di stabilire in presenza di quali parametri la stessa possa ritenersi compresa entro i limiti della libera circolazione del lavoro e del legittimo esercizio della libertà di iniziativa economica, ovvero, al contrario, rappresenti un’ipotesi di concorrenza sleale a danno di altro imprenditore concorrente, come tale sanzionabile civilmente ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. (“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: …omissis…3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in particolare, ai fini della configurabilità di atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale sia stata posta in essere con modalità tali da non potersi giustificare, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva dell’impresa concorrente.
Per essere sanzionabile come atto di concorrenza sleale, l’imprenditore che pone in essere lo storno deve, quindi, aver agito con il proposito di “procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa”.
Come ulteriormente precisato nella sentenza in esame, infatti “la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita”.

Con la sentenza n. 5815 pubblicata il 2 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accertamento di conformità ex art. 36, TU Edilizia, presentato successivamente all’emissione di ordine di demolizione dell’opera abusiva, non ne determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità ma comporta che l’esecuzione dell’ordine di demolizione sia da considerarsi temporaneamente sospesa.

Conseguentemente, all’esito del procedimento di sanatoria, l’Ente potra adottare ulteriori determinazioni sanzionatorie, autonomamente impugnabili.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricorda che la “doppia conformità” è un principio fondamentale e inderogabile, tanto da non ammettersi nel nostro ordinamento giuridico alcuna sanatoria cd. giurisprudenziale che da esso, cioè, prescinda.

Secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento ex art. 36, TU Edilizia, ha natura vincolata: con esso l’Ente non compie apprezzamenti discrezionali, ma si limita a riscontrare la doppia conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, presupposto che deve essere dimostrato con onere a carico del richiedente.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità – a differenza della presentazione di un’istanza di condono che non presuppone l’accertamento di conformità – non toglie dunque efficacia alla precedente ordinanza di demolizione.