L’evoluzione tecnologica sta trasformando in profondità il lavoro delle professioni intellettuali e anche l’avvocatura è coinvolta in questo cambiamento. In Italia, un passo decisivo è rappresentato dal Disegno di Legge del Governo n. 2316/2025 sull’Intelligenza Artificiale, recentemente approvato in prima lettura dal Senato. La novità più rilevante per il settore legale è contenuta nell’Articolo 13, che introduce un obbligo di comunicazione trasparente per tutti i professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento della propria attività.
Per il cliente, questo significa poter contare su una tutela ancora più solida del rapporto fiduciario con il proprio avvocato. L’impiego dell’AI è consentito e persino incoraggiato dal legislatore, ma viene espressamente considerato uno strumento di supporto: non può sostituire la centralità del contributo umano, né il ruolo decisionale del professionista. La strategia, la valutazione giuridica e la consulenza restano sempre affidate all’avvocato, che rimane personalmente responsabile dell’esito del lavoro svolto.
La trasparenza imposta dalla norma garantisce al cliente il diritto di sapere se, come e in quale fase l’intelligenza artificiale contribuisce alla gestione del proprio fascicolo. I mandati professionali conterranno quindi indicazioni chiare sull’eventuale utilizzo di tali strumenti e sulle modalità con cui l’avvocato ne supervisiona costantemente l’operato. Allo stesso tempo, vengono rafforzate le garanzie sulla riservatezza: i dati trattati attraverso sistemi di AI devono essere protetti da protocolli particolarmente rigorosi, in piena conformità con le norme sulla privacy.
In conclusione, la nuova disciplina afferma un principio fondamentale: innovare è possibile e necessario, ma sempre nel rispetto della sicurezza, della protezione dei dati e della fiducia che costituisce la base del rapporto professionale tra avvocato e cliente.

Nella ricostruzione giurisprudenziale antecedente alla riforma Fornero (Legge 92/2012), la revoca del licenziamento era vista come una vera e propria proposta di ricostituzione del rapporto di lavoro, necessitando, pertanto, per consentite il ripristino degli effetti del contratto di lavoro, del consenso del lavoratore.
Questo assetto è stato innovato dalla Legge Fornero, che ha segnato una svolta significativa, introducendo all’art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) una disciplina speciale della revoca, riprodotta anche nella successiva normativa in materia, che consente al datore di lavoro di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione della sua impugnazione.
Se la revoca è esercitata tempestivamente, il rapporto di lavoro si intende ripristinato automaticamente senza soluzione di continuità e senza necessità di consenso del lavoratore, con diritto di quest’ultimo alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio ed esclusione dei regimi sanzionatori previsti per il licenziamento illegittimo.
La disciplina speciale della revoca trova applicazione nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per gli “assunti” dopo l’aprile del 2015 (ovvero, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015, c.d. “Jobs act”) il potere di revoca spetta per legge a qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Presupposto imprescindibile per l’operatività della revoca “legale” è, tuttavia, l’intervenuta impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore. Solo a seguito di tale atto, decorre, infatti, il termine di quindici giorni entro cui il datore di lavoro può esercitare il proprio diritto di revoca con effetti automatici.
Nel periodo antecedente all’impugnazione, (ovvero in assenza della stessa) la revoca resta, invece, assoggettata ai principi civilistici necessitando quindi, come avveniva per la totalità dei casi prima della riforma Fornero, dell’accettazione del lavoratore per produrre effetti ripristinatori.
A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il termine ultimo – di giorni quindici dalla comunicazione dell’impugnativa di licenziamento – per la revoca del licenziamento va individuato nel momento dell’invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza (Cass. 14 giugno 2024 n. 16630). Ciò, sul presupposto che la revoca del licenziamento, come visto, produce in via immediata i suoi effetti ripristinatori a prescindere, quindi, dalla conoscibilità della stessa da parte del lavoratore.
Infine, per quanto riguarda la forma della revoca, sebbene né il legislatore, né la giurisprudenza prevedano specifici requisiti formali, potendo così essere espressa anche verbalmente o per fatti concludenti, è però indubitabile – considerato che si tratta di un atto sottoposto a un termine di decadenza – che il datore di lavoro debba preferibilmente adottare la forma scritta, sia per ragioni probatorie sia per assicurare la certezza della data di comunicazione.

La Corte di Cassazione con recente decisione ha precisato come l’obbligo di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato abbia un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi.
Tale obbligo, in specie, deve intendersi non solo come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
In particolare, nel caso oggetto della decisione degli ermellini, la Suprema Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente, ha ritenuto che, correttamente, la corte territoriale aveva giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa svolta da quest’ultimo che, affatto occasionale, si rivelava potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, pur in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici, tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dal datore di lavoro.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza 27/10/2025, n. 28367

Con la sentenza n. 16 pubblicata il 7.11.2025, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, è intervento sul ricorso di alcune società che hanno impugnato la disciplina ARERA sul metodo tariffario del Servizio Idrico integrato laddove, per i conguagli tariffari, riconosceva solo la rivalutazione per inflazione e non gli oneri finanziari derivanti dal differimento temporale tra costi sostenuti e ricavi recuperati.
Dinnanzi al TAR Lombardia i ricorsi erano stati accolti,
L’AP, in riforma delle sentenze del TAR Lombardia e in accoglimento della tesi di ARERA; ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:
a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;
b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;
c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero».
2) «L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione».
In estrema sintesi, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria.

 

Il Disegno di legge n. 1610, ora all’esame del Senato, mira a rendere più veloce e semplice la procedura di sfratto per morosità e si ispira a modelli già sperimentati in altri Paesi europei come Spagna e Finlandia.
La Riforma prevede la creazione dell’Autorità per l’Esecuzione degli Sfratti (AES), un ente sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Il locatore potrà rivolgersi direttamente all’AES quando il conduttore è moroso da almeno due mesi e possa essere provata la morosità in via documentale (con il contratto registrato, gli estratti conto bancario o le ricevute e le comunicazioni formali inviate al conduttore).
L’AES emetterà un provvedimento esecutivo entro 7 giorni e l’immobile dovrà poi essere rilasciato entro 30 giorni, con una possibile proroga fino a 90 in casi particolari.
Il conduttore avrà la possibilità di presentare opposizione entro 7 giorni dalla notifica.
Al fine di evitare abusi, il DDL prevede sanzioni da Euro 5.000 a 20.000 per il locatore che dichiari falsamente una morosità o presenti documenti non veritieri.
Se approvato, il DDL n. 1610 ridurrà i tempi degli sfratti da oltre un anno a poche settimane. Rimane, tuttavia, aperto un problema di non trascurabile importanza ovvero il bilanciare la rapidità delle procedure con la tutela delle persone più vulnerabili.

Il nuovo Decreto-Legge del 31 ottobre 2025, n. 159 introduce diverse innovazioni per rafforzare la sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei cantieri edili e nei settori a rischio.

La novità più importante è la creazione di una tessera di riconoscimento digitale, con un codice unico e sistemi per evitare falsificazioni. Questa tessera sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Per i lavoratori assunti tramite il SIISL, la tessera sarà già precompilata e il datore di lavoro potrà completarla con i dati identificativi mancanti, propri e del lavoratore, oltre alle informazioni relative al luogo di lavoro. I dettagli tecnici saranno stabiliti da un decreto successivo, dopo aver consultato le parti sociali e il Garante Privacy.

Il decreto rafforza i controlli nei casi di appalto e subappalto, chiedendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di verificare con attenzione il rispetto delle regole di sicurezza lungo tutta la catena dei fornitori.

Un’altra novità riguarda la prevenzione: entro sei mesi saranno pubblicate linee guida per la segnalazione e l’analisi dei cosiddetti “mancati infortuni” (near miss), ossia eventi che avrebbero potuto causare un infortunio o un danno, ma che non lo hanno fatto per caso o grazie a un intervento tempestivo.

In pratica, si tratta di incidenti “sfiorati”, segnali che evidenziano potenziali criticità nelle procedure di sicurezza. Queste segnalazioni aiuteranno a comprendere meglio i rischi e a orientare in modo più efficace le politiche di prevenzione.

Sul fronte degli incentivi, dal 2026 l’INAIL potrà modificare i premi assicurativi premiando le aziende più attente alla sicurezza. Chi ha ricevuto condanne definitive per gravi violazioni negli ultimi due anni sarà escluso dai benefici. Nel settore agricolo, parte dei fondi per la sicurezza sarà riservata alle aziende della Rete del lavoro agricolo di qualità.