La Cassazione ha recentemente ribadito che, in tema di licenziamento disciplinare, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si è verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non assume rilievo disciplinare.

Cass. civ. Sez. Lav. Ordinanza 27/07/2023, n. 22881

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25976/2023, ha confermato l’applicabilità del c.d. criterio comparativo in materia di emissioni rumorose.
Ciò è a dire che il limite di tollerabilità delle emissioni non è mai assoluto ma varia da luogo a luogo e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.
Resta, dunque, valido il c.d. criterio comparativo: il limite di tollerabilità varia, cioè, in base alla specifica situazione ambientale, alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. In ogni caso non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono a innestarsi i rumori, denunciati come immissioni abnormi.
La valutazione volta a stabilire se questi restino o meno compresi nei limiti della norma va pertanto riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

Anche il settore dei trasporti si converte alla conciliazione obbligatoria.

A partire dal 28 febbraio 2023 l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) inizia ad esercitare le sue funzioni per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti ed operatori dei servizi di trasporto, relative ai diritti dei passeggeri nei viaggi in aereo, treno, autobus e nave.

La procedura prevede, infatti, che, prima di rivolgersi al giudice, occorrerà tentare la conciliazione dinanzi al relativo servizio Adr (Alternative Dispute Resolution) dell’Autorità o, in alternativa, dinanzi ad altro organismo Adr ai sensi del Codice del consumo.

Per la gestione della controversia Art utilizzerà la piattaforma ConciliaWeb.

Quanto sopra dovrebbe comportare un drastico abbattimento dei contenziosi in materia di trasporti.