Con recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di fruizione di permessi giornalieri per assistenza al familiare disabile ex legge n. 104 del 1992, il c.d. abuso del diritto, da accertare nel suo profilo oggettivo e soggettivo, può configurarsi soltanto quando l’assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal legislatore (la salvaguardia del disabile), in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro ad ottenere l’adempimento della prestazione lavorativa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel ritenere in sede di gravame legittimo il licenziamento irrogato a carico del ricorrente, si era limitata ad un accertamento meramente quantitativo in termini di percentuale del tempo giornaliero dedicato all’assistenza al disabile, sulla base di una nozione errata di assistenza cui è collegato il diritto al permesso di cui alla citata legge 104/1992)
(Cass. civ. Sez. Lav. 17.01.2025, n. 1227)

Se un veicolo coinvolto in un sinistro non è stato sottoposto a revisione, anche il proprietario dell’auto può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente.

Infatti, la mancata revisione implica un’omissione di controllo sulla sicurezza del mezzo, che potrebbe aver contribuito all’evento dannoso. La giurisprudenza riconosce che il proprietario, pur non essendo alla guida, ha il dovere di garantire che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione.

Di conseguenza, in caso di incidente, può essere applicato un concorso di colpa tra conducente e proprietario, con possibili ripercussioni sulla copertura assicurativa e sulle responsabilità civili.

(Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27903)

La recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 3904 del 16 febbraio 2025, offre un’importante riflessione sulla sofferenza morale derivante dalla morte di una persona cara, in particolare nei casi di omicidio. La decisione ribadisce l’orientamento giuridico secondo cui, ai sensi dell’art. 2727 del Codice Civile, la perdita di un congiunto – indipendentemente dalla convivenza o dalla vicinanza fisica tra la vittima e i suoi familiari – presuppone, di per sé, un danno non patrimoniale per i parenti più prossimi, quali genitori, coniuge, figli e fratelli.

In base all’art. 2727 c.c., la sofferenza psicologica dei familiari in caso di morte violenta del congiunto si considera come danno non patrimoniale. Questo presupposto si fonda sull’evidente impatto emotivo e psicologico che la perdita di una persona cara comporta, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un legame particolare o di una convivenza tra la vittima e il superstite. Pertanto, la sofferenza morale si presume, a meno che non venga dimostrato il contrario.

L’ordinanza della Cassazione ha confermato questa visione, specificando che, in assenza di prova contraria, non rileva il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che tra di loro vi fosse una distanza fisica. Tuttavia, se la parte convenuta (ad esempio, chi è responsabile dell’omicidio) intende contestare il danno non patrimoniale, spetta a questa dimostrare che il legame tra la vittima e il superstite fosse così debole o negativo da escludere una sofferenza morale significativa.

In altre parole, grava sul convenuto l’onere di provare che la morte della vittima non abbia causato danni psicologici rilevanti al superstite (ad esempio, dimostrando che il rapporto tra i due fosse segnato da indifferenza o da sentimenti ostili).