Il Tribunale di Latina, sez. II, sentenza 26 ottobre 2023, n. 2275 si è pronunciato sul tema del risarcimento del danno da “nascita indesiderata”, stabilendo che i danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza.

Va rammentato, tuttavia, che il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie, o malformazioni, del nascituro, ma, come detto, necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7, L. n. 194/1978 per ricorrere all’interruzione di gravidanza (Cass. civ. sez. III, 24 marzo 1999, n. 2793) nonché dalla prova, a carico della gestante, che qualora fosse stata informata dagli operatori sanitari circa la presenza di anomalie fetali, ella avrebbe optato per la volontaria interruzione della gravidanza.

 

La Suprema Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi di responsabilità civile per danni da cose in custodia e, nel richiamare la precedente giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 30394/2023, ha confermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Il Garante della privacy con recente provvedimento ha sanzionato un amministratore di condominio per aver provveduto a installare un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare.
Nel provvedimento di sanzione il Garante ha ricordato, in particolare, che la delibera assembleare è i lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.
La delibera condominiale rappresenta, quindi, il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere
Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail.
Garante Privacy, provvedimento 26.10.2023 n. 502