Il Tribunale Amministrativi della Liguria, sezione II, con ordinanza n. 78 del 23.1.2025, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2 della l. reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1.
Si tratta della disposizione che stabilisce il vincolo di destinazione d’uso ad albergo e individua le puntuali condizioni di svincolo.
Il contenzioso che ha dato origine all’ordinanza del TAR Liguria riguarda il diniego, da parte di un Comune ligure, della richiesta di svincolo di una struttura alberghiera con mutamento della destinazione in residenza socio-sanitaria per anziani.
In particolare il TAR solleva la questione della violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce il principio di libertà d’impresa), dell’art. 42 Cost. (diritto di proprietà) e dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza e proporzionalità) nonché degli artt. 117 comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU.
Sotto tale ultimo profilo, il TAR rileva che pur ponendosi al di fuori della nozione di privazione della proprietà (“deprivation of property”), contemplata dall’art. 1, par. 1 del Protocollo, le misure che determinano un’ingerenza nell’utilizzo del bene (“control of use”) devono risultare necessarie per la realizzazione di un interesse generale, come lo stesso par. 2 esplicitamente richiede, e proporzionate rispetto allo scopo avuto di mira.
In ultima analisi, il TAR dubita che il legislatore regionale si sia conformato ai canoni della necessità e del minore sacrificio nella scelta dello strumento più adeguato al perseguimento dello scopo a cui tende la norma in discussione.

Il genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente, non può decidere unilateralmente di adempiere all’obbligo offrendogli ospitalità in casa anziché versare l’assegno stabilito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 3329 del 10.2.2025.

La decisone riguarda il caso di un giovane ventiduenne, studente di farmacia, che aveva impugnato la decisone della Corte d’Appello di Torino di revocare l’assegno di mantenimento previsto a carico della madre sul presupposto che quest’ultima aveva sempre messo a disposizione la propria casa al figlio il quale aveva invece deciso di vivere da solo.

Per i giudici della Corte d’Appello, trattandosi di un’obbligazione di natura alimentare, così come espressamente previsto dall’art. 443 cod. civ. (“Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”) la donna poteva infatti adempiere offrendo ospitalità al figlio anziché versare il contributo economico.

La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è regolato non dall’art. 443 cod. civ. ma dagli articoli 337-ter e 337-septies cod. civ. i quali non prevedono la possibilità per il genitore obbligato di scegliere unilateralmente come adempiere.

Sulla base di tale interpretazione, il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può quindi, essere ridotto o sostituito dalla semplice disponibilità ad accoglierlo in casa, se ciò non è concordato tra le parti o disposto dal giudice in sede di quantificazione della prestazione di cui si discute.

Il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza chiave in materia di concorrenza digitale, esaminando il caso del rifiuto di Google di integrare l’app JuicePass di Enel X Italia su Android Auto. La questione era nata dopo che l’AGCM aveva multato Google per oltre 102 milioni di euro nel 2021, ritenendo che la mancata inclusione dell’app limitasse la concorrenza e favorisse i propri servizi.

La CGUE ha valutato il caso alla luce della sentenza Bronner, causa c-7/97 del 1998, secondo cui il rifiuto di accesso a una risorsa essenziale è un abuso di posizione dominante solo se l’accesso è indispensabile per operare sul mercato. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questo criterio va interpretato in modo flessibile: nel caso di Android Auto, che già ospita app di terze parti, l’esclusione di JuicePass potrebbe effettivamente restringere la concorrenza.

Un altro punto centrale riguarda la natura dell’abuso concorrenziale: non è necessario che un’impresa dominante elimini un concorrente per violare le norme antitrust, basta che ne ostacoli la crescita. Inoltre, Google poteva giustificare il rifiuto solo dimostrando rischi concreti di sicurezza o interoperabilità, e non semplici difficoltà risolvibili con investimenti ragionevoli.

Infine, la CGUE ha sottolineato che la definizione del mercato rilevante non deve essere rigido, ma deve considerare anche l’evoluzione del settore digitale per evitare restrizioni concorrenziali future. Questa sentenza crea un precedente significativo per il controllo delle grandi piattaforme digitali nell’UE.