Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″.

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Rimane, quindi, ferma, per le società cooperative, la possibilità di avvalersi delle disposizioni previste dal secondo e dal sesto comma del citato art. 106, con le modalità già segnalate nel precedente contributo.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, il “Decreto Fiscale”) ha introdotto alcune importanti novità per le ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati negli appalti (e nei subappalti).

Gli obblighi previsti dal Decreto Fiscale sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020.

Si tenga in ogni caso presente che le novità del Decreto Fiscale trovano applicazione anche per i “vecchi” contratti (stipulati prima del 1° gennaio 2020), se la loro esecuzione avvenga anche solo parzialmente nel corso del 2020.

Le novità del Decreto Fiscale riguardano infatti gli appalti, subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che abbiano congiuntamente le tre seguenti caratteristiche:

– valore annuo complessivo superiore a € 200.000;

– prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (endo-aziendale);

– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).

Qualora l’appalto rientri nell’ambito di applicazione del Decreto Fiscale come sopra individuato, entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza, l’appaltatore dovrà trasmettere al committente:

– le deleghe per le ritenute fiscali dei suoi dipendenti (compilate separatamente per ciascun committente);

– un elenco nominativo che preveda:

→ l’identificazione tramite codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente;

→ il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

→ l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente;

→ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale dipendente, con separata indicazione di quelle ritenute che sono relative all’esecuzione dell’appalto affidato dal committente.

Per converso, il committente è obbligato a richiedere all’appaltatore la trasmissione di copia delle deleghe di pagamento e l’elenco nominativo di cui sopra al fine di verificare che le ritenute fiscali siano state effettivamente versate e per di più versate in misura sufficiente.

Tali obblighi andranno attentamente disciplinati nei contratti di appalto mediante previsioni ad hoc e poi monitorati con costanza nel corso della loro esecuzione.

Se l’appaltatore non trasmettesse le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo, oppure se il versamento delle ritenute fiscali risultasse omesso o insufficiente, il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto, segnalando la circostanza entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Qualora il committente non richieda la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali, oppure non proceda al blocco dei pagamenti di cui sopra al ricorrere delle relative circostanze, egli dovrà pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’appaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.

Gli obblighi del Decreto Fiscale non si applicano a quegli appaltatori in grado di ottenere una sorta di certificazione “di affidabilità” da parte dell’Agenzia delle Entrate, il c.d. DURF.

Il provvedimento n. 54740/2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha regolamentato la predetta certificazione e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare uno schema di certificazione e a una tabella contenente i requisiti fondamentali necessari per ottenere il DURF.

L’Agenzia delle entrate, con il predetto provvedimento, specifica alcuni importanti aspetti relativi alla certificazione.

Il primo aspetto fondamentale riguarda le tempistiche del rilascio: il DURF che certifica i requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 241/1997, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Il certificato può essere rilasciato sia accertante tutti i requisiti (DURF positivo) sia non accertante la presenza di tutti i requisiti con esplicita evidenza dei requisiti mancanti (DURF negativo).

A mente dell’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 (così come modificato dal Decreto Fiscale in esame), potranno ottenere il DURF le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:

– essere in attività da almeno 3 anni;

– essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

– aver eseguito nell’ultimo triennio versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei compensi o dei ricavi;

– non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Non avere il DURF, ovvero avere un DURF negativo, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente; pertanto, qualora un piccolo subappaltatore non ottenesse il DURF, in caso di inadempienze di quest’ultimo soggetto, l’appaltatore potrebbe rischiare di avere sospeso il corrispettivo maturato e di sua competenza.

Infine, per gli appaltatori soggetti ai nuovi obblighi del Decreto Fiscale, se privi della certificazione dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, è esclusa la facoltà di ricorrere all’istituto della compensazione per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contributi previdenziali (INPS) e ai premi assicurativi (INAIL).

Le assemblee delle società cooperative possono essere convocate, in conseguenza dell’epidemia dovuta al nuovo Coronavirus, sino al 30.6.2020 con le misure emergenziali previste dall’art. 106 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge il 24.4.2020, senza modifiche nella parte che interessa le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee delle società cooperative.

In particolare la società cooperativa può avvalersi delle disposizioni previste dal secondo e dal sesto comma del citato art. 106.

Il secondo comma dell’art. 106 D.L. 18/2020 prevede l’impiego di mezzi di telecomunicazione, abbinati con il voto per corrispondenza o per via elettronica, che consenta di assicurare l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione ai lavori assembleari e l’esercizio del diritto di voto. Si tratta di una modalità di svolgimento delle assemblee che può risultare particolarmente difficile da utilizzare per le cooperative che abbiano un considerevole numero di soci, ed in particolare per le cooperative che siano tenute ad effettuare le assemblee separate in prevenzione dell’assemblea generale, secondo quanto previsto dall’art. 2540, cod. civ.. In particolare va rilevato come l’esigenza di identificazione dei partecipanti imponga il ricorso alla videoconferenza, che per numeri potenzialmente elevati di partecipanti può essere molto difficile realizzare.

Nel caso in cui il ricorso alla videoconferenza debba essere considerato precluso dalle particolari caratteristiche – dimensionali e/o organizzative – della cooperativa si dovrà ricorrere allo strumento del Rappresentante Designato, già previsto dall’art. 135 undecies del TUF per le società quotate, reso applicabile, per deroga espressa introdotta dal sesto comma dell’art. 106 D.L. n. 18/2020.

Con una certa approssimazione, il Rappresentante Designato può essere descritto come un collettore di voti per corrispondenza. In caso di articolazione delle assemblee con assemblee separate seguite dall’assemblea generale, si potrà ricorrere allo strumento del Rappresentante Designato per le une e per l’altra; le assemblee separate, quindi, esprimeranno i delegati che a loro volta trasmetteranno la delega di voto al Rappresentante Designato per l’assemblea generale.

Il Rappresentante Designato è nominato dall’Organo Amministrativo e non sono previsti particolari requisiti di tipo qualitativo e professionale, può essere una società specializzata oppure un professionista di fiducia della cooperativa.

L’avviso di convocazione dovrà indicare il Rappresentante Designato e declinare puntualmente le modalità di invio delle deleghe di voto, secondo un modello già predisposto, al Rappresentante Designato medesimo, che le dovrà ricevere entro e non oltre i due giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

All’assemblea (separata o generale) potranno partecipare solo il presidente, il segretario e il Rappresentante Designato, eventualmente ricorrendo a mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione dei partecipanti, secondo modalità compatibili con quanto recentemente precisato dalla massima n. 187 dell’undici marzo 2020, con la quale si è chiarito che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito, può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, che siano incaricati di accertare coloro che partecipano alla riunione, con conseguente eventuale differimento della sottoscrizione del verbale o con sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Con Nota n. 89 del 13.4.2020 (che trovate nel link di seguito http://www.reteambiente.it/repository/normativa/37053_nota_inl_13_3_2020_89.pdf), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulle richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza Covid-19, sotto il profilo della valutazione dei rischi e dell’eventuale modifica del DVR.

L’Ispettorato del Lavoro, pur ritenendo a stretto rigore il datore di lavoro non tenuto all’aggiornamento del DVR nei casi in cui il rischio non sia riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione (rischio professionale), ne ha tuttavia consigliato l’aggiornamento, così da formalizzare l’attenzione posta dall’azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un’appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questa integrazione dovrà attestare l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19.

Data la natura squisitamente medico-sanitaria, l’Ispettorato ha suggerito che le misure vengano individuate e attuate con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

 

È in vigore dal 14 aprile il decreto legislativo n. 38/2017 che modifica il reato di corruzione fra privati già ricompreso nel novero dei reati presupposto che possono dare origine a responsabilità amministrativa delle società. La modifica del testo dell’art. 2635, cod. civ. determina un notevole ampliamento della fattispecie rilevante ai fini della comminazione di sanzioni, pecuniarie e interdittive, a carico delle società. Continua a leggere

A fronte di rapidissimi progressi tecnologici, il Parlamento Europeo ha ritenuto necessario provvedere ad una riformulazione complessiva, anche e soprattutto nei principi fondanti, della Direttiva 95/46/Ce in materia di privacy. Continua a leggere

Nell’adozione o nell’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, alla luce dei dubbi sollevati in dottrina, nonché degli orientamenti contrastanti espressi dalla Corte di Cassazione, occorre prevedere l’adozione di protocolli specifici atti a prevenire e/o, comunque, mitigare il rischio di commissione dei reati fiscali. Continua a leggere

Con la riforma introdotta dalla Legge 27.1.12, n. 3, così come modificata dal D.L. 18.10.12, n. 179, convertito in Legge 17.12.12, n. 221, è stata introdotta anche nell’ordinamento italiano una procedura di ristrutturazione delle posizioni debitorie attivabile da coloro che non sono assoggettabili alle procedure di fallimento e concordato preventivo. Continua a leggere