Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, il “Decreto Fiscale”) ha introdotto alcune importanti novità per le ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati negli appalti (e nei subappalti).
Gli obblighi previsti dal Decreto Fiscale sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020.
Si tenga in ogni caso presente che le novità del Decreto Fiscale trovano applicazione anche per i “vecchi” contratti (stipulati prima del 1° gennaio 2020), se la loro esecuzione avvenga anche solo parzialmente nel corso del 2020.
Le novità del Decreto Fiscale riguardano infatti gli appalti, subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che abbiano congiuntamente le tre seguenti caratteristiche:
– valore annuo complessivo superiore a € 200.000;
– prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (endo-aziendale);
– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).
Qualora l’appalto rientri nell’ambito di applicazione del Decreto Fiscale come sopra individuato, entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza, l’appaltatore dovrà trasmettere al committente:
– le deleghe per le ritenute fiscali dei suoi dipendenti (compilate separatamente per ciascun committente);
– un elenco nominativo che preveda:
→ l’identificazione tramite codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente;
→ il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
→ l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente;
→ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale dipendente, con separata indicazione di quelle ritenute che sono relative all’esecuzione dell’appalto affidato dal committente.
Per converso, il committente è obbligato a richiedere all’appaltatore la trasmissione di copia delle deleghe di pagamento e l’elenco nominativo di cui sopra al fine di verificare che le ritenute fiscali siano state effettivamente versate e per di più versate in misura sufficiente.
Tali obblighi andranno attentamente disciplinati nei contratti di appalto mediante previsioni ad hoc e poi monitorati con costanza nel corso della loro esecuzione.
Se l’appaltatore non trasmettesse le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo, oppure se il versamento delle ritenute fiscali risultasse omesso o insufficiente, il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto, segnalando la circostanza entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Qualora il committente non richieda la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali, oppure non proceda al blocco dei pagamenti di cui sopra al ricorrere delle relative circostanze, egli dovrà pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’appaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.
Gli obblighi del Decreto Fiscale non si applicano a quegli appaltatori in grado di ottenere una sorta di certificazione “di affidabilità” da parte dell’Agenzia delle Entrate, il c.d. DURF.
Il provvedimento n. 54740/2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha regolamentato la predetta certificazione e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare uno schema di certificazione e a una tabella contenente i requisiti fondamentali necessari per ottenere il DURF.
L’Agenzia delle entrate, con il predetto provvedimento, specifica alcuni importanti aspetti relativi alla certificazione.
Il primo aspetto fondamentale riguarda le tempistiche del rilascio: il DURF che certifica i requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 241/1997, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Il certificato può essere rilasciato sia accertante tutti i requisiti (DURF positivo) sia non accertante la presenza di tutti i requisiti con esplicita evidenza dei requisiti mancanti (DURF negativo).
A mente dell’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 (così come modificato dal Decreto Fiscale in esame), potranno ottenere il DURF le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:
– essere in attività da almeno 3 anni;
– essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
– aver eseguito nell’ultimo triennio versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei compensi o dei ricavi;
– non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Non avere il DURF, ovvero avere un DURF negativo, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente; pertanto, qualora un piccolo subappaltatore non ottenesse il DURF, in caso di inadempienze di quest’ultimo soggetto, l’appaltatore potrebbe rischiare di avere sospeso il corrispettivo maturato e di sua competenza.
Infine, per gli appaltatori soggetti ai nuovi obblighi del Decreto Fiscale, se privi della certificazione dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, è esclusa la facoltà di ricorrere all’istituto della compensazione per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contributi previdenziali (INPS) e ai premi assicurativi (INAIL).