Responsabilità amministrativa delle società: la riforma della corruzione fra privati. Cosa cambia?
È in vigore dal 14 aprile il decreto legislativo n. 38/2017 che modifica il reato di corruzione fra privati già ricompreso nel novero dei reati presupposto che possono dare origine a responsabilità amministrativa delle società. La modifica del testo dell’art. 2635, cod. civ. determina un notevole ampliamento della fattispecie rilevante ai fini della comminazione di sanzioni, pecuniarie e interdittive, a carico delle società.
Normativa di riferimento
- Lgs. n. 38/2017;
- Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio;
- Lgs. n. 231/2001;
- 2635, cod. civ..
Contenuto
Il decreto legislativo n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017 ha apportato, in conformità con legge delega per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI per la lotta alla corruzione fra privati, importanti modifiche all’art. 2635 del Codice Civile ed ha introdotto il nuovo art. 2635-bis, cod. civ., che prevede il nuovo reato di istigazione fra privati.
Le modifiche apportate dal citato decreto legislativo riguardano ovviamente anche le norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle società.
Quali le novità?
Ricordiamo intanto che l’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del decreto legislativo 231/2001 prevedeva l’applicabilità alle società di una pena pecuniaria da 200 a 400 quote* nel caso di c.d. corruzione attiva (prevista dal comma 3 dell’art. 2635, cod. civ.), che si manifesta quando un soggetto dia o prometta di dare ad un soggetto amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, sindaco o liquidatore, beni o altre utilità al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerente al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà.
In oggi:
1) è stato ampliato il novero dei soggetti destinatari dell’atto corruttivo ricomprendendo in essi anche chi “esercita funzioni direttive”;
2) l’atto corruttivo, sia dal lato attivo, sia da quello passivo, può essere compiuto per “interposta persona”;
3) il reato è configurabile non più solo tra società commerciali, ma anche nei confronti (soggetto che riceve la proposta corruttiva) di un ente privato. Tra i soggetti che possono aver maggiore rilevanza rientrano, quindi, in oggi, per esempio i partiti politici e i sindacati;
4) non è più necessario che vi sia l’effettivo compimento o l’effettiva omissione da parte del soggetto destinatario della corruzione;
5) non è più necessario che la società cui appartiene il soggetto destinatario dell’atto corruttivo abbia ricevuto un nocumento da tale condotta. Il reato, cioè, non è più un reato di danno, bensì un reato di mero pericolo.
Si rileva, tuttavia, che, contrariamente a quanto da alcuni auspicato, il reato rimane perseguibile a querela, a meno che dal suo compimento non derivi una distorsione della concorrenza del mercato di riferimento. Tale distorsione necessariamente presuppone, però, che la corruzione abbia avuto effettiva esecuzione, escludendosi così il reato di mero pericolo;
6) tra le condotte che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa delle società è contemplato anche il reato di “istigazione alla corruzione fra privati” inserito nel corpo del Codice Civile all’art. 2635-bis e il cui solo primo comma viene richiamato dall’art. 25-ter, comma 1, lett. S-bis del D. Lgs. n. 231/2001.
Possono, dunque, determinare una responsabilità della società le condotte di chi offra o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci, liquidatori o esercenti funzioni direttive di società commerciali o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o del dovere di fedeltà qualora l’offerta non sia stata accettata.
Anche in questo caso vale rilevare che il reato è nuovamente perseguibile soltanto a querela della persona offesa.
Per entrambe le tipologie di reato è prevista l’applicabilità alla società di una pena pecuniaria da 200 a 400 quote* nonché delle sanzioni interdittive, ovvero l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di licenze, autorizzazione e/o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, fatta salva la prestazione di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi pubblici e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, le società che abbiano già provveduto ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno provvedere al tempestivo aggiornamento dello stesso. Gli Organismi di Vigilanza nominati dovranno necessariamente prendere in considerazione nelle verifiche effettuate eventuali aree sensibili, soprattutto con riferimento ai rapporti con i sindacati e, in base all’attività svolta dalle singole società, nonché dal numero di dipendenti dovranno essere ri-valutati i rischi di commissione dei reati così come modificati.
* Si ricordi che il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il calcolo della sanzione avvenga per “quote”. Il valore monetario di ogni singola quota, ovvero l’importo che consente di effettuare il calcolo del valore in Euro della sanzione, viene determinato dal Giudice, tra un minimo e un massimo indicato dalle singole norme.
