Con ordinanza n. 6830 del 16 marzo 2017 la Sezione IV della Corte di Cassazione ha sancito la risarcibilità del danno da vacanza rovinata anche nell’ipotesi in cui il turista abbia subito una rapina all’interno della struttura turistica. In particolare, il tour operator è responsabile anche della sicurezza della vacanza venduta ai propri clienti e sarà chiamato a rispondere dei danni a questi ultimi occorsi purché ricorrano i presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio.
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 70/2011 – “Codice del Turismo”
Art. 47. Danno da vacanza rovinata
- Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
- Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
Premessa
In prima battuta occorre un breve excursus sulla materia oggetto della pronuncia. Il danno da vacanza rovinata è da intendersi come quel pregiudizio psicofisico che il turista soffre per non aver potuto godere, in tutto o in parte, di una vacanza intesa come occasione di piacere, svago e riposo nonché momento di rigenerazione delle proprie energie psicofisiche. Tale voce di danno è legislativamente prevista dal D.Lgs. n. 70/2011 (Codice del Turismo) il quale ha messo la parola fine ad un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario che si era sviluppato sul punto.
Ai sensi del predetto codice, in caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel contratto turistico, il turista potrà chiedere, indipendentemente dalla risoluzione del contratto e purché, ai sensi dell’art. 1455 c.c., tale inadempimento non sia di scarsa importanza, il ristoro del danno per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e per l’irripetibilità della occasione perduta.
Contenuto dell’ordinanza
Il caso su cui si fonda l’ordinanza della Suprema Corte è il seguente. Il cliente di una struttura turistica era stato rapinato all’interno del villaggio durante una settimana di vacanza. In particolare il rapinatore l’aveva colpito con un violento pugno al fine di impossessarsi del suo orologio (del valore di 2.000 euro circa). A seguito della causa instaurata nei confronti del tour operator, il Tribunale di primo grado condannava quest’ultimo unicamente al risarcimento del valore dell’orologio, respingendo le ulteriori richieste risarcitorie avanzate.
Successivamente, la Corte d’Appello accoglieva tutte le richieste risarcitorie che erano state respinte in primo grado: in particolare accordando il risarcimento del danno per le lesioni subite ad opera del rapinatore, il risarcimento per inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta ed il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
La società proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, come non fosse stata fornita la prova della scarsa vigilanza all’interno del villaggio in cui era avvenuta la rapina.
La Suprema Corte, dopo aver sottolineato come l’accertamento effettuato dai giudici di merito non potesse essere sindacato, ha confermato la sentenza di appello quanto ai danni riconosciuti.
In particolare, richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di danno da vacanza rovinata, nonché in conformità con la normativa interna e comunitaria, ha ribadito come sussista il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché siano riscontrate la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal turista. Quanto detto anche alla luce del principio di tolleranza delle lesioni minime.
Conclusioni
Con l’ordinanza in questione la Cassazione riconosce il danno da vacanza rovinata anche per le ipotesi di rapina subita durante il periodo di soggiorno all’interno di un villaggio turistico.
Il problema giuridico che emerge dalla fattispecie oggetto dell’ordinanza è quello del bilanciamento tra la tutela del consumatore, da un lato, e la responsabilità del tour operator dall’altro.
In particolare la Suprema Corte giunge a configurare una responsabilità particolarmente gravosa nella valutazione della quale sembra non tenere conto della possibilità in cui il danno non sia prevedibile dal tour operator e a quest’ultimo non possa essere mosso alcun rimprovero di mancata diligenza come ad esempio. qualora il danno sia dipeso unicamente da forza maggiore o dalla responsabilità delle strutture che materialmente ospitano i turisti.