Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata – Onere di attivare il procedimento
La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità non della domanda monitoria, ma del giudizio di opposizione, e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo dell’autorità ed efficacia di cosa giudicata.
Riferimenti normativi
Art. 633 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 647 c.p.c.
Art. 648 c.p.c
Art. 5 D. Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28
Contenuto
Come noto, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto ad esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/2010.
Tuttavia, il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Cionondimeno, l’obbligo di promuovere il procedimento di mediazione verrà in rilievo nella fase eventuale dell’opposizione e, segnatamente, dopo la prima udienza, deputata, tra l’altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. ovvero l’assegnazione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, se già concessa, la sua eventuale sospensione.
A fronte della disputa giurisprudenziale inerente la parte sulla quale incombesse l’onere di instaurare il procedimento di mediazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 16839 pubblicata in data 7.3.2017, ha stabilito che, all’esito della prima udienza del giudizio di opposizione, la mancata proposizione dell’istanza di mediazione obbligatoria comporti l’improcedibilità dello stesso giudizio di opposizione.
Partendo dal presupposto che, secondo la previsione legislativa, l’omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) o disposto dal giudice (art. 5, 2° co., d.lgs. cit.) comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore in senso processuale non abbia la veste di attore in senso sostanziale, arrivando ad affermare che sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato.
Conclusioni
Si deve pertanto concludere che la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata, nel termine prefissato, comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
