Parzialmente rivisitati i confini del giustificato motivo di licenziamento. Cassazione Sez. Lav. 7.12.2016, n. 25201
Con sentenza n. 25201 del 7.12.2016 la Cassazione torna ad affrontare il tema dei confini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, esaminando puntualmente i due contrastanti orientamenti formatisi all’interno della stessa Cassazione e aderendo – in aperto contrasto con la maggioritaria giurisprudenza che ritiene legittimo solo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato sul riassetto organizzativo dell’azienda da ricondursi alla necessità di far fronte a situazioni sfavorevoli e perduranti, ovvero sulla necessità di far fronte a spese di carattere straordinario – al minoritario orientamento della stessa Cassazione secondo cui ““le ragioni inerenti l’attività produttiva di cui all’art. 3 della I. n. 604 del 1966 possono derivare anche “da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti””.
La sentenza in oggetto, quindi, affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rinvenendo la legittimità di tale forma di recesso nella sua riconducibilità a concrete ragioni inerenti l’attività produttiva, ivi comprese quelle che attengono ad una migliore efficienza produttiva e quelle dirette ad un aumento della redditività dell’impresa.
Normativa di riferimento
artt. 3 e 5 legge n. 604/1966
art. 41 Cost.
art. 30, comma 1, legge n. 183/2010
Contenuto della sentenza
Come sopra accennato, le recente sentenza con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in rapporto alla sussistenza di ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sposa un orientamento fino ad ora minoritario e consente di ipotizzare un futuro intervento delle Sezioni Unite sul punto.
La sentenza in esame, in particolare, sottolinea come le ragioni inerenti l’attività produttiva sottese al licenziamento possano derivare anche da riorganizzazioni e ristrutturazioni che abbiano quale loro finalità il mero risparmio dei costi o l’incremento dei profitti.
Un primo fondamento a tale interpretazione secondo la Corte è da ravvisare nell’art. 41 della Costituzione che non avvallerebbe l’orientamento maggioritario e più restrittivo, sancendo, per contro, la libertà dell’iniziativa economica, seppur nei limiti generali indicati dal legislatore.
Secondo la Corte, peraltro, i limiti posti dal legislatore, con l’art. 3 della legge n. 604/1966, alla possibilità di licenziare per ragioni oggettive attengono solo alla sussistenza di “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, senza, quindi, comprendere tra i requisiti di legittimità del recesso che tali ragioni siano riconducibili all’esistenza di situazioni sfavorevoli o di spese di notevole carattere straordinario.
La sentenza, precisa, come, una volta che il licenziamento riporti la specificazione delle ragioni (inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) che lo hanno determinato, l’indagine del Giudice deve essere diretta ad accertare la sussistenza del presupposto di legittimità, ma non può essere estesa al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
Tale limitazione ai poteri di accertamento e valutazione del Giudice è stata espressamente posta dall’art. 30, comma 1 della legge n. 183 del 2010, come riformato dall’art. 1, comma 43 della legge n. 92 del 2012, ai sensi del quale: “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di […] recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.
La Corte, peraltro, precisa che l’estensione della portata dell’art. 3 della legge n. 604/1966 a riassetti organizzativi finalizzati al miglioramento della produttività e all’incremento dei profitti non comporta il riconoscimento in capo al datore di lavoro di un diritto di licenziare aprioristicamente.
In capo al Giudice permane, infatti, la facoltà di valutare l’esistenza stessa di una ragione organizzativa o produttiva che riconduce la decisione datoriale alla giustificazione che la legge postula per l’esercizio del potere, verificando la sussistenza di un nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro e il licenziamento intimato.
Conclusioni
La Cassazione, con la sentenza, in oggetto, aderisce all’orientamento minoritario – e più in linea con la recente evoluzione legislativa – della giurisprudenza, secondo cui ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è necessario che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare immeritevole di considerazione l’obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l’attività dell’impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.
Tale sentenza, come sopra segnalato, potrebbe preludere ad una prossima pronuncia delle SS.UU. in materia.
