Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83 di pari data, contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Gran parte del Decreto (artt. 1-17) contiene consistenti novelle in tema di procedure concorsuali e processo esecutivo, mentre l’ultima parte (artt. 18-24) contiene le novità in tema di Processo Telematico e disposizioni transitorie.
Il Decreto, sotto diversi profili, è già operativo dalla data di pubblicazione mentre per altre norme il timing fissato è quello dell’entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, bisognerà attendere che superi l’esame del Parlamento.
Ricerca telematica dei beni da pignorare
Il Decreto è intervenuto anche sulla ricerca dei beni da pignorare introdotta dal D.L. n. 132/2014 (art. 492 bis, c.p.c.) che era rimasta inattuabile mancando l’apposito decreto ministeriale.
Viene prevista la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra) per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. In questo modo, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno, scadenza assegnata per l’adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema. Infatti, la disposizione, prevista dall’aggiunta all’art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, perderà efficacia laddove il decreto ministeriale non venga adottato entro un anno dall’entrata in vigore della riforma.
Conclusioni
Riepilogando, la riforma scioglie definitivamente il dubbio sull’utilizzo della ricerca telematica dei beni prevedendo che, nell’attesa delle istruzioni ministeriali definitive il creditore, purché munito di titolo esecutivo, possa accedere a determinate banche dati (anagrafe tributaria, Inps, PRA, ecc.): (i) direttamente, con provvedimento del Presidente del tribunale che lo autorizza a “bypassare” gli ufficiali giudiziari; (ii) anche se le strutture tecnologiche degli uffici esecutivi non sono ancora funzionanti; (iii) nonostante non siano stati ancora emessi i decreti attuativi che dovranno disciplinare le modalità e i limiti della ricerca; (iv) senza dovere, necessariamente, avviare una procedura esecutiva.
Con tali correzioni si dovrebbe concludere la querelle che vedeva alcuni Tribunali, per la verità pochi, autorizzare i creditori in virtù dell’art. 155 quinquies del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati della pubblica amministrazione e, dall’altro lato, gli Ufficiali e i gestori delle banche dati i quali si rifiutavano di fornire detti dati dando luogo ad una erronea interpretazione del dettato normativo.