E’ in vigore dal 9.2.2015 l’obbligatorietà della negoziazione assistita secondo le prescrizioni della legge n. 162/2014 di conversione del decreto legge 132/2014 recante Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato.
Ambito di applicazione
Questo significa che tale procedura costituisce condizione di procedibilità per:
- le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore;
- le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
La relativa eccezione può essere sollevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza. Il giudice assegnerà un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito e l’udienza successiva non prima di un mese.
Un uguale rinvio sarà concesso in caso la procedura sia iniziata ma non conclusa.
Casi di esclusione
Sono escluse, tuttavia, le controversie
- per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione;
- concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
L’esperimento della negoziazione non è necessario
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale Viene espressamente escluso il ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato a differenza di quanto previsto per la mediazione obbligatoria.
Conclusioni
L’eventuale accordo raggiunto delle parti, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative all’ordine pubblico nonché l’autografia delle sottoscrizione, costituisce titolo esecutivo e titolo per la iscrizione di ipoteca senza la necessità di una omologazione giudiziale.