L’art. 103, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge il 24.4.2020, ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nonché dei termini della validità dei provvedimenti oltre alla sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.

I termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 (così come prorogato dall’art. 37, D.L. 23/2020).
Per il medesimo periodo, sono, altresì, prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto previste dall’ordinamento.

L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi sia ad iniziativa d’ufficio sia ad istanza di parte e tutte le tipologie di termini, fatta eccezione per i procedimenti specificamente stabiliti dai decreti emergenziali, e per i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

E’, inoltre, prorogata sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020. Tale proroga si applica anche a SCIA, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, termine di validità e termine di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e dei piani attuativi, e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.