Sì all’assegnazione parziale della casa familiare nell’interesse dei figli in sede di separazione: Cassazione Sezioni Sesta Civile n. 11783 dell’8 giugno 2016
Con la sentenza n. 11783 dell’8 giugno 2016 la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice nell’interesse dei figli, accertata l’assenza di conflittualità, può assegnare al genitore collocatario anche solo una parte dell’immobile precedentemente adibito a casa familiare.
Riferimenti normativi
- 155 c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”; art. 155, quater, c.c. “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”.
Contenuto della sentenza
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha respinto la domanda del marito, che agiva in giudizio per rientrare in possesso dei locali della casa familiare che gli erano stati assegnati dal Giudice in primo grado. La madre affidataria dei figli minori, infatti, aveva proposto ricorso in appello contro la divisione dell’immobile e la Corte di Appello, ritenuto il permanere di un forte conflitto fra i coniugi, aveva revocato l’assegnazione parziale della casa al marito. Di qui il ricorso in Cassazione del padre.
Il ricorrente ha contestato la decisione che aveva, a suo giudizio, assegnato automaticamente alla madre collocataria l’intera proprietà (compreso il locale seminterrato, il magazzino e il garage) in cui era ricompresa l’abitazione familiare sulla base di una conflittualità non più esistente da anni.
La decisione della Corte di Appello è coerente con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l’art. 155 quater cod. civ. tutela l’interesse prioritario della prole a rimanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Il Giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero immobile, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
La decisione di assegnare parzialmente l’immobile già casa coniugale è, però, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che dovrà esaminare il grado di conflittualità esistente tra i coniugi e la rispondenza dell’assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori, valutazione che, secondo i giudici supremi, la Corte di Appello, nel caso di specie, ha effettuato e di cui è stato dato conto ampiamente nella motivazione.
Il permanere, quindi, di un alto livello di conflittualità fra i coniugi esclude l’opportunità di disporre un’assegnazione parziale della casa familiare e, nel caso di specie, anche l’opportunità, nell’interesse dei figli minori, di un loro affido condiviso.
Conclusioni
La decisione n. 11783 dell’8 giugno 2016 della Corte di Cassazione pone, ancora una volta, al centro l’interesse prioritario della prole sancito dall’art. 155, quater, cod. civ., disponendo l’assegnazione parziale della casa già coniugale solo nell’ipotesi di bassa conflittualità tra i coniugi/genitori, al fine di garantire ai figli minori la doverosa serenità già fortemente compromessa dalla crisi familiare in atto.
