E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1.3.2024 il Decreto 232/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo al “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”, decreto attuativo della c.d. Legge Gelli.
Il decreto reca disposizioni concernenti la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il decreto è entrato in vigore in data 16.3.2024 ed entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore gli assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La firma è un elemento essenziale di ogni documento poiché serve ad attribuire il relativo contenuto a colui che lo ha redatto e dunque a risalire alla sua identità. Si può quindi ritenere che un atto privo di firma non sia valido.

L’avvento della tecnologia ci ha abituato però a comunicazioni informali dove la firma è solo un insieme di caratteri digitati sulla tastiera del computer o una duplicazione fatta allo scanner. Ecco perché è opportuno chiedersi se una diffida senza firma ha valore e se, per esempio, una lettera di messa in mora produca effetti senza la sottoscrizione da parte del creditore.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2335/2024 con cui i giudici hanno fornito chiarimenti importanti sul punto stabilendo che le lettere di messa in mora prive di firma non interrompono il decorso della prescrizione del credito.

La Corte di Cassazione, nella sentenza menzionata, ha evidenziato che la sottoscrizione è un elemento essenziale per la validità giuridica di una lettera di messa in mora. Senza la firma del mittente, il documento non ha l’effetto di interrompere la prescrizione del credito.

Secondo la Cassazione, un atto di costituzione in mora è inquadrabile come un atto giuridico unilaterale recettizio, con contenuto dichiarativo e richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità. La sottoscrizione fa quindi parte del contenuto essenziale (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) pertanto la sua mancanza rende l’atto incapace di produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici.

Per tale motivo, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, “ex post“, e con efficacia “ex tunc“, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.

La Suprema Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi di responsabilità civile per danni da cose in custodia e, nel richiamare la precedente giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 30394/2023, ha confermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Il Garante della privacy con recente provvedimento ha sanzionato un amministratore di condominio per aver provveduto a installare un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare.
Nel provvedimento di sanzione il Garante ha ricordato, in particolare, che la delibera assembleare è i lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.
La delibera condominiale rappresenta, quindi, il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere
Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail.
Garante Privacy, provvedimento 26.10.2023 n. 502

La Cassazione, con sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021, ha affermato che in caso di decesso di una persona che abbia rilasciato una fideiussione, il valore dell’attivo ereditario si calcola senza tener conto del debito garantito, a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria «certa ed attuale».
La Corte di Cassazione con la sentenza in questione, ribadendo in ambito civilistico quanto dalla stessa già espresso in ambito tributario, ha chiarito che nella formazione della massa ereditaria, secondo quanto previsto dall’art. 556 c.c., occorre detrarre dal valore dei beni compresi nell’attivo solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario.
Secondo tale interpretazione, il debito derivante da fideiussione rilasciata dal de cuius è quindi detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito e l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.
Se, dunque, il fideiussore decede avendo una posizione debitoria «certa e attuale», allora essa si sommerà alle passività del defunto di cui tenere conto quando si effettueranno i calcoli per stabilire se siano state rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari e si determinerà il valore dell’attivo ereditario da assoggettare a imposta di successione.
Viceversa, se il de cuius decede senza esser stato escusso, cade in successione solamente la posizione contrattuale che egli aveva nel contratto di fideiussione configurando una passività potenziale dal valore sostanzialmente irrilevante.
Se, invece, l’erede viene escusso dopo essere subentrato al de cuius nella posizione di fideiussore, si genera solamente una passività in capo all’erede trattandosi di una passività originatasi in capo a costui e non già di una passività maturata in capo al defunto.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25976/2023, ha confermato l’applicabilità del c.d. criterio comparativo in materia di emissioni rumorose.
Ciò è a dire che il limite di tollerabilità delle emissioni non è mai assoluto ma varia da luogo a luogo e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.
Resta, dunque, valido il c.d. criterio comparativo: il limite di tollerabilità varia, cioè, in base alla specifica situazione ambientale, alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. In ogni caso non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono a innestarsi i rumori, denunciati come immissioni abnormi.
La valutazione volta a stabilire se questi restino o meno compresi nei limiti della norma va pertanto riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6342 del 2 marzo 2023, si è espressa sulla validità dell’assegno quale titolo esecutivo nel caso in cui la data risulti sovrascritta e di fatto incerta.

La vicenda trae origine dall’opposizione a precetto emesso su base di un titolo esecutivo – assegno bancario – con data di emissione alterata.

Più nel dettaglio, l’odierna ricorrente assumeva la prescrizione del titolo in quanto emesso nell’anno 2015, data successivamente corretta in anno 2016.

Sia in primo che secondo grado di giudizio l’opposizione veniva rigettata atteso che la Corte d’Appello aveva ritenuto che nel caso di specie non fosse stato possibile stabilire se l’assegno in oggetto fosse stato “alterato” ovvero modificato dopo la sua emissione -, oppure semplicemente “corretto” – ovvero emendato dallo stesso traente al fine di operare una correzione -, non essendo riuscito l’opponente a provarne l’alterazione e, di conseguenza, aveva ritenuto non applicabile l’art. 68, comma 2, R.D. n. 1736/33 che così prevede: “Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima”.

Avverso tale decisione la ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, in data 2 marzo 2023, pronunciava il seguente principio: “L’assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente incerta”.

La decisione della Cassazione ha spianato la strada ad un nuovo orientamento giurisprudenziale, avente ad oggetto l’efficacia dell’assegno bancario con data incerta, dopo che la giurisprudenza ha avuto negli anni una tormentata evoluzione, con due filoni principali.

Da un lato una lettura rigoristica che stabiliva la nullità dell’assegno in quanto tale e l’inefficacia come titolo esecutivo (non valeva quindi neanche come prova scritta del credito), dall’altro un orientamento meno rigido confermato dalla sentenza n. 6342/2023.

Secondo la pronuncia in commento l’incertezza della data non rende nullo l’assegno bancario, ma lo rende inefficace quale titolo esecutivo, con la conseguenza che potrà avere valore di prova scritta (con tutte le cautele del caso) del credito fatto valere, ma non potrà essere usato come titolo esecutivo.

Ne discende che la data di emissione è qualificabile come elemento essenziale affinché l’assegno possa assumere la veste di titolo esecutivo.

Per tale ragione è sempre consigliabile porre una particolare attenzione a questo elemento, sia nel ricevere che nel consegnare un assegno, onde evitare di incorrere nella successiva e ipotetica problematica di non poter riscuotere quanto di diritto direttamente con il titolo.

E’ stato rigettato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7 giugno 2023, il ricorso di una donna caduta a causa di un avvallamento nella strada, confermando così la linea recentemente tenuta a seguito dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2022 ed espressamente ribaditi con un’altra recente pronuncia di eguale tenore (Cass. n. 15447/2023).

Per la Suprema Corte la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudente della danneggiata. E’ dovere di chi entra in contatto con la cosa custodita, ovvero la strada, di osservare cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.). La Cassazione, dunque, esclude la responsabilità del Comune, considerato che, nel caso di specie, la causa esclusiva della caduta deriva dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” della donna e la presenza dell’avvallamento deve considerarsi come mero teatro dell’evento, non già come causa.

Sta facendo molto discutere il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 17 maggio 2022, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9479 del 6 aprile 2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all’assenza di clausole abusive – la nullità del contratto può essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva.

Sul punto però non tutte le pronunce di merito via via pubblicate sono dello stesso avviso. È questo il caso, per esempio, della sentenza n. 1500 del 3 luglio 2023 con cui il Tribunale di Monza ha sancito che il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea non trova applicazione nel caso in cui l’abusività sia collegata a clausole di un contratto di fideiussione conforme al modello ABI 2005/2006.

Nel caso deciso dal Tribunale di Monza il fideiussore proponeva opposizione a precetto ex art 615 c.p.c. nei confronti del creditore lamentando la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa sulla concorrenza, in quanto nello stesso sarebbero state presenti clausole conformi al modello ABI 2005/2006.

Si costituiva il creditore, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione proposta dall’opponente.

Il Giudice si è pronunciato affermando che l’eventuale nullità del contratto avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Secondo il Giudice, infatti, una volta formatosi il giudicato per mancata opposizione, è preclusa la possibilità di sollevare in sede esecutiva censure in merito a quanto opinato dal giudice della fase monitoria.

Sempre secondo il Giudice la ridetta censura non può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione nemmeno sulla scorta dei principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 (che, come scritto, riprendono quello sancito dalla Corte di Giustizia Europea) atteso che, nel caso di specie, la disciplina è attratta dalla normativa anticoncorrenziale che trova fondamento nella Legge n. 287/1990 anziché da quella posta a tutela del consumatore.

Conseguentemente, non venendo in rilievo alcuna clausola “abusiva”, le censure concernenti la nullità del contratto per violazione della normativa anticoncorrenziale avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la proposizione di una opposizione al decreto ingiuntivo ma sulle stesse si era ormai formata la preclusione derivante dal giudicato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 6 aprile scorso, hanno affrontato il delicato tema del superamento del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in ossequio al principio di effettività della tutela del consumatore, alla luce della direttiva 93/13 e dell’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Più precisamente le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla sorte dell’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore che, non avendo opposto il decreto ingiuntivo nei termini di legge, ha eccepito, per la prima volta dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’abusività delle clausole del contratto in base al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite, dando seguito alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), hanno affermato che il giudice del procedimento monitorio è tenuto a compiere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore e che qualora tale verifica non sia stata effettuata, l’eventuale abusività delle clausole contrattuali andrà accertata in fase esecutiva potendo il debitore proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge.
La Cassazione ha chiarito che, in questo caso, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di riesaminare la questione e di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.
In buona sostanza, nel caso in cui il giudice accerti la nullità del decreto ingiuntivo, la tutela del consumatore deve essere garantita anche nei confronti di eventuali azioni esecutive adottate sulla base di tale decreto con il giudice che ha il potere-dovere di sospendere l’esecuzione e di adottare le misure necessarie a garantire la tutela del debitore.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione costituisce un ulteriore balzo in avanti verso una piena tutela del consumatore a discapito però del creditore che potrebbe vedersi sospendere l’esecuzione suo malgrado nonostante l’inerzia del consumatore che non si è attivato in tempo per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.