La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6342 del 2 marzo 2023, si è espressa sulla validità dell’assegno quale titolo esecutivo nel caso in cui la data risulti sovrascritta e di fatto incerta.

La vicenda trae origine dall’opposizione a precetto emesso su base di un titolo esecutivo – assegno bancario – con data di emissione alterata.

Più nel dettaglio, l’odierna ricorrente assumeva la prescrizione del titolo in quanto emesso nell’anno 2015, data successivamente corretta in anno 2016.

Sia in primo che secondo grado di giudizio l’opposizione veniva rigettata atteso che la Corte d’Appello aveva ritenuto che nel caso di specie non fosse stato possibile stabilire se l’assegno in oggetto fosse stato “alterato” ovvero modificato dopo la sua emissione -, oppure semplicemente “corretto” – ovvero emendato dallo stesso traente al fine di operare una correzione -, non essendo riuscito l’opponente a provarne l’alterazione e, di conseguenza, aveva ritenuto non applicabile l’art. 68, comma 2, R.D. n. 1736/33 che così prevede: “Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima”.

Avverso tale decisione la ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, in data 2 marzo 2023, pronunciava il seguente principio: “L’assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente incerta”.

La decisione della Cassazione ha spianato la strada ad un nuovo orientamento giurisprudenziale, avente ad oggetto l’efficacia dell’assegno bancario con data incerta, dopo che la giurisprudenza ha avuto negli anni una tormentata evoluzione, con due filoni principali.

Da un lato una lettura rigoristica che stabiliva la nullità dell’assegno in quanto tale e l’inefficacia come titolo esecutivo (non valeva quindi neanche come prova scritta del credito), dall’altro un orientamento meno rigido confermato dalla sentenza n. 6342/2023.

Secondo la pronuncia in commento l’incertezza della data non rende nullo l’assegno bancario, ma lo rende inefficace quale titolo esecutivo, con la conseguenza che potrà avere valore di prova scritta (con tutte le cautele del caso) del credito fatto valere, ma non potrà essere usato come titolo esecutivo.

Ne discende che la data di emissione è qualificabile come elemento essenziale affinché l’assegno possa assumere la veste di titolo esecutivo.

Per tale ragione è sempre consigliabile porre una particolare attenzione a questo elemento, sia nel ricevere che nel consegnare un assegno, onde evitare di incorrere nella successiva e ipotetica problematica di non poter riscuotere quanto di diritto direttamente con il titolo.