La Suprema Corte, con la sentenza del 29 settembre 2022 n. 28327, ha stabilito che la preesistente menomazione del danneggiato, se “coesistente”, è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se “concorrente”, può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.

Secondo la Cassazione, il debitore può chiedere il risarcimento del danno provocato dall’iscrizione di un’ipoteca sproporzionata ossia eccessiva rispetto al debito garantito.

Nel caso di specie, una banca aveva iscritto un’ipoteca su beni di valore di circa 30 milioni di Euro a cautela di un credito di appena 100 mila Euro.

Il debitore, adducendo che la banca si era resa autrice di un fatto illecito (l’iscrizione eccessiva), aveva richiesto il risarcimento del danno il quale, a suo giudizio, consisteva nel fatto che l’iscrizione aveva impedito la concessione di un finanziamento, e aveva degradato il merito creditizio del debitore e provocato «a cascata» l’iscrizione di ipoteche da parte di altre banche.

Con l’ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39441, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la decisione della Corte d’Appello di Firenze.

La portata innovativa dell’ordinanza in questione sta nel fatto che tale pronuncia conferisce un sostanziale cambio di rotta all’orientamento consolidato che negava la responsabilità della banca per iscrizione eccessiva e di fatto negava ogni tutela a fronte di tale abuso.

Così decidendo la Cassazione ha riconosciuto oltre alla possibilità di chiedere la riduzione dell’iscrizione ipotecaria sproporzionata rispetto al credito da garantire anche il risarcimento del danno.

La portata della pronuncia è, quindi, di particolare importanza, poiché apre nuove prospettive non solo rispetto alla tutela del patrimonio illegittimamente aggredito dalla banca, ma anche su una questione per il momento nuova, e cioè sulla responsabilità della banca e sui danni risarcibili provocati da un contegno incauto.

Resta comunque da capire quale sia il parametro cui il creditore debba riferirsi per non incorrere nel caso di una iscrizione sproporzionata. Da questo punto di vista potrebbe tornare utile il principio per il quale il debitore ha diritto alla riduzione dell’ipoteca se il suo valore eccede di un terzo il valore dei crediti a cautela dei quali l’ipoteca viene iscritta (art. 2875 c.c.).

Quindi, in teoria, seguendo il parametro del terzo, non si dovrebbe incorrere nel rischio di sentirsi chiamati in responsabilità per iscrizione eccessiva.

Suscita grande interesse la sentenza del Giudice di Pace di Monza, n. 407/2022, con oggetto una lite tra un utente e la compagnia telefonica che aveva fornito un servizio inferiore alle previsioni contrattuali.
L’accordo stipulato, infatti, prevedeva la fornitura di un servizio di connessione internet su fibra, con esplicita previsione di una velocità non inferiore a 50 mbts e massima di 100 mbts.
Tuttavia, dopo la stipula del contratto, la Compagnia Telefonica comunicava al cliente che, per “non meglio specificate ragioni tecniche”, risultava impossibile raggiungere la velocità minima garantita, proponendo, quindi, una riduzione del canone, che l’utente non accettava.
Ad avviso del Giudice, nel momento in cui formula l’offerta, infatti, la Compagnia è tenuta a verificare preventivamente se la velocità proposta si poteva realmente assicurare, tenuto conto di tutte le variabili.
Colpevolmente, solo a posteriori la Compagnia aveva svolto gli accertamenti del caso e verificato che le concrete condizioni di erogazione del servizio non avrebbero permesso di raggiungere le velocità garantite da contratto.
Nella fattispecie, le prestazioni garantite dal contratto non erano realistiche ma, secondo il Giudice, la situazione concreta va verificata prima di concludere il contratto, altrimenti, come nel caso in oggetto, si deve parlare di inadempimento agli obblighi contrattuali.
La Compagnia è stata condannata al risarcimento del danno cagionato all’utente per circa 4.000 euro, calcolato sulla base della delibera AGCOM 347/18, che prevede un indennizzo di 3 euro al giorno per ogni giorno di malfunzionamento oltre euro 1.000 per lite temeraria, per aver disatteso l’invito dell’utente a risolvere in via bonaria la questione davanti al Corecom, causando in questo modo un aumento di costi che potevano essere evitati.

La recente sentenza del Tribunale di Cuneo n.  755/2022, pubblicata in data 19.8.2022, ha ribadito il criterio da utilizzare al fine di determinare il soggetto responsabile (condominio o singolo condomino) in caso di danni a terzi derivanti da difetti di funzionamento e cattiva manutenzione degli impianti idrici.

Nel corso del giudizio instaurato da un esercizio commerciale facente parte di un condominio nei confronti dei proprietari dell’appartamento sovrastante, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’allagamento dei locali di sua proprietà destinati all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, l’attore ha dedotto che, come accertato dal Vigili del Fuoco intervenuti, l’allagamento era da ricondurre alla rottura di un tubo situato nella cucina dell’appartamento sovrastante.

Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano che la fuoriuscita dell’acqua sarebbe stata provocata dalla rottura della tubatura principale, all’interno del muro e proprietà condominiale e chiedevano, quindi, ottenendola, l’autorizzazione alla chiamata in causa del condominio.

Con la sentenza sopra menzionata, il Tribunale di Cuneo ha richiamato la distinzione in tema di parti comuni dell’edificio con riguardo agli impianti idrici e fognari, i quali sono di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, come previsto dall’art. 1117 cod. civ..

È stata quindi ribadita dal Giudice la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, in tema di condominio, poiché, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., comma 3, i canali di scarico sono comuni solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva e poiché la “braga” di raccordo tra la colonna verticale di scarico comune e la tubazione orizzontale di pertinenza di un appartamento in proprietà esclusiva è inserita in quest’ultima, dei danni derivati a terzi dalla rottura di tale “braga” risponde il condomino e non il condominio.

Trattandosi, quindi, di condutture che si addentrano nei singoli appartamenti e non di tubazione che rimane fuori dalle unità abitative di proprietà esclusiva, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve gravare sui convenuti proprietari dell’appartamento sovrastante e non già sul condominio terzo chiamato.

Con l’ordinanza n. 28632/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito l’inapplicabilità delle c.d. Tabelle di Milano nella valutazione e nella liquidazione del danno non patrimoniale causato dal colposo ritardo diagnostico della patologia ad esito infausto.

Nella parte motiva del ridetto provvedimento la Suprema Corte  di Cassazione  – in linea con precedenti giurisprudenziali che hanno sancito l’inapplicabilità delle c.d. Tabelle di Milano nella valutazione del danno derivante dalla violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta del proprio percorso esistenziale – ha precisato che per il risarcimento del danno da omessa diagnosi non si possono applicare le c.d. Tabelle Milano, ma occorre tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto, come l’età del danneggiato, il ritardo intercorso tra il primo accertamento, la diagnosi della malattia e il successivo decesso, le condizioni generali del paziente nel periodo compreso tra il primo accertamento e la diagnosi corretta.

Infatti, la liquidazione equitativa di cui all’art 1226 c.c. può essere utilizzata dal giudice quando, come nel caso in esame, è impossibile determinare l’ammontare del risarcimento o quando la sua determinazione risulti particolarmente difficoltosa. L’applicazione di tale criterio non deve pregiudicare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale, che comunque deve essere congruo: il giudice, infatti, è tenuto a prendere in considerazione il pregiudizio effettivo subito e le ripercussioni negative che lo stesso ha avuto sul patrimonio dello stesso e sul valore della persona, provvedendo al ristoro integrale dello stesso.

Con una innovativa pronuncia del marzo 2021 (ord. n. 7862) in tema di conti correnti, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il comportamento della banca che impedisce al cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta di prelevare, volendo, l’intera giacenza alla morte del contitolare sulla base che la situazione che si viene a creare in questo caso è una “solidarietà attiva”.

In pratica, quindi, ciascun cointestatario può esigere dal debitore (in questo caso la banca) l’intera prestazione.

Come noto, il testo unico delle imposte di successione vieta di pagare agli eredi i debiti dovuti al defunto, o di restituire ad essi le cose di proprietà di quest’ultimo, senza la preventiva presentazione della dichiarazione di successione. Proprio per questi motivi la banca, prima di dare la possibilità di prelevare le somme presenti sul conto corrente del defunto, pretende che sia consegnata una copia della dichiarazione.

Si tratta di una prassi consolidata che determina spesso, soprattutto in caso di conto cointestato, un grave pregiudizio nei confronti del cointestatario che magari riceve sul conto in questione la propria pensione o altri redditi a lui necessari. Con il blocco del conto, infatti, si impedisce di poter prelevare qualsiasi importo fino a quando non verrà completata la dichiarazione di successione.

Con l’ordinanza del 19 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari; sicché, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio o del conto corrente. L’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare che non potranno recriminare nulla contro l’istituto di credito, né chiamarlo a rispondere delle somme sottratte dal cointestatario.

La Cassazione ha anche ulteriormente evidenziato come costituisce uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

Finalmente un cambio di rotta per non trovarsi più col conto corrente bloccato in caso di apertura di una successione.

Le note Tabelle di Milano, ovvero il sistema attraverso il quale i Giudici provvedono alla liquidazione del danno non patrimoniale, sono state aggiornate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile, adeguando le stesse ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) ed introducendo una graduazione della liquidazione in base al sistema a punti.

Infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le vecchie Tabelle non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano una forbice fra minimo e massimo, dove ricorreva una significativa differenza (si veda, per esempio, con riguardo alla morte del coniuge, come il tetto minimo partisse da una base di circa 168 mila euro sino a un massimo di 336 mila euro, senza alcuna indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.

Le nuove Tabelle contengono, pertanto, un adeguamento ai principi di diritto affermati dai Giudici di legittimità, con l’introduzione del c.d. valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Ciò persegue l’obiettivo di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.

La Legge n.  31.5.2022, n. 62 recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie” è entrata in vigore il 26.6.2022, perseguendo finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto alla corruzione e al degrado dell’azione amministrativa, nonché di garanzia del diritto alla conoscenza dei rapporti di rilevanza economica intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi (anche non sanitari) e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Tra le principali novità vi è l’istituzione, sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute, di un registro pubblico telematico denominato “Sanità trasparente”, nel quale saranno pubblicate convenzioni, partnership ed elargizioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, ma anche un’azienda organizzatrice di congressi ed eventi) in favore di soggetti operanti nel settore della salute, sia in area sanitaria che amministrativa, sia nel pubblico che nel privato e che comunque esercitino responsabilità di gestione delle risorse.

Più precisamente, l’art. 3 della Legge in esame prevede che siano soggette a pubblicità le erogazioni e le convenzioni in denaro, beni, servizi e altre utilità, effettuate da un’impresa produttrice in favore di:

  1. a) un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 100,00 o un valore annuo superiore a Euro 1.000,00;
  2. b) un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 1.000,00 o un valore complessivo annuo superiore a Euro 2.500,00.

Sono soggetti a pubblicità anche gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza (art. 3 comma 2).

La pubblicità di cui sopra deve essere effettuata a cura dell’impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico (art. 5).

Il registro è liberamente consultabile e le comunicazioni pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione, decorso tale termine, vengono cancellate.

Il sistema delle comunicazioni sarà sottoposto a vigilanza e a un regime sanzionatorio con multe che in caso di false o omesse dichiarazioni.

L’istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge; la data di inizio del funzionamento è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’istituzione è preceduta dall’emanazione di un decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale, l’Autorità nazionale anticorruzione ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 giugno 2022 sono stati aggiornati gli indici tabellari da utilizzare per il calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, secondo quanto previsto dall’art. 139, comma 5 del Codice delle assicurazioni private.
Il provvedimento ha il dichiarato scopo di adeguare i valori che erano stati precedentemente fissati con analogo decreto in data 22 luglio 2019, alle variazioni degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrate nei mesi di aprile 2020 (-0.1%), aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, a quelle ancor più significative registrate a decorrere dal mese di aprile del corrente anno 2022 (+5,8%).
L’aggiornamento riguarda i criteri per la liquidazione del risarcimento del danno biologico per menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, ovvero, dalle attività di strutture socio sanitarie pubbliche o private e degli esercenti professioni sanitarie.
I nuovi valori comporteranno un incremento sia del cd. “punto base” da utilizzare per la liquidazione del danno da lesione micro permanente (portato a 870,97 euro), sia per quanto riguarda l’importo relativo al valore attribuito ad ogni giorno di invalidità temporanea assoluta subita in conseguenza del sinistro (portato a 50,79 euro).

Il risarcimento per il ritardo nella consegna del bagaglio è una misura prevista sia dalla Convenzione di Montreal del 1999 che dalla Convenzione di Varsavia per indennizzare il passeggero che abbia dovuto far fronte alla spesa di acquistare nuovamente quei beni, contenuti nel bagaglio affidato al vettore aereo, e non riconsegnatigli in tempo utile per servirsene.
Tuttavia, non ogni ritardo permette di ottenere un risarcimento. È necessario, infatti, che il passeggero dimostri che il ritardo, oltre alla comprensibilmente fastidiosa attesa, crei effettivamente un danno di qualsiasi tipo, patrimoniale o non patrimoniale, al viaggiatore aereo.
Sono danni patrimoniali risarcibili, ad esempio, i costi sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, ovvero, medicinali nell’attesa che arrivi il bagaglio, danni non patrimoniali risarcibili le conseguenze di tipo morale o esistenziale che derivino della grave lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Il risarcimento consisterà in un massimo di 1.300,00 Euro per le compagnie aeree non UE secondo la Convenzione di Montreal, calcolato a forfait, e fino a un massimo di 19,54 Euro circa per ogni chilogrammo di bagaglio registrato per le compagnie UE che aderiscano alla Convenzione di Varsavia.