Secondo la Cassazione, il debitore può chiedere il risarcimento del danno provocato dall’iscrizione di un’ipoteca sproporzionata ossia eccessiva rispetto al debito garantito.
Nel caso di specie, una banca aveva iscritto un’ipoteca su beni di valore di circa 30 milioni di Euro a cautela di un credito di appena 100 mila Euro.
Il debitore, adducendo che la banca si era resa autrice di un fatto illecito (l’iscrizione eccessiva), aveva richiesto il risarcimento del danno il quale, a suo giudizio, consisteva nel fatto che l’iscrizione aveva impedito la concessione di un finanziamento, e aveva degradato il merito creditizio del debitore e provocato «a cascata» l’iscrizione di ipoteche da parte di altre banche.
Con l’ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39441, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la decisione della Corte d’Appello di Firenze.
La portata innovativa dell’ordinanza in questione sta nel fatto che tale pronuncia conferisce un sostanziale cambio di rotta all’orientamento consolidato che negava la responsabilità della banca per iscrizione eccessiva e di fatto negava ogni tutela a fronte di tale abuso.
Così decidendo la Cassazione ha riconosciuto oltre alla possibilità di chiedere la riduzione dell’iscrizione ipotecaria sproporzionata rispetto al credito da garantire anche il risarcimento del danno.
La portata della pronuncia è, quindi, di particolare importanza, poiché apre nuove prospettive non solo rispetto alla tutela del patrimonio illegittimamente aggredito dalla banca, ma anche su una questione per il momento nuova, e cioè sulla responsabilità della banca e sui danni risarcibili provocati da un contegno incauto.
Resta comunque da capire quale sia il parametro cui il creditore debba riferirsi per non incorrere nel caso di una iscrizione sproporzionata. Da questo punto di vista potrebbe tornare utile il principio per il quale il debitore ha diritto alla riduzione dell’ipoteca se il suo valore eccede di un terzo il valore dei crediti a cautela dei quali l’ipoteca viene iscritta (art. 2875 c.c.).
Quindi, in teoria, seguendo il parametro del terzo, non si dovrebbe incorrere nel rischio di sentirsi chiamati in responsabilità per iscrizione eccessiva.