Con ordinanza del Tribunale di Genova, datata 2 aprile 2023 (causa n. 10213/2022 R.G.), è stata ammessa la domanda promossa dalla signora Joyce Ruinion, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro e Stefano Ghibellini, con la quale si contestano a Costa Crociere S.p.a alcune condotte illecite tenute nell’ambito del pacchetto turistico da quest’ultima organizzato a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean” con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 ed il giorno 5 marzo 2020.

In particolare, l’ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità dell’azione di classe ha:

– disposto che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a. a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che essendo stati personalmente coinvolti negli inadempimenti lamentati e descritti dalla promotrice dell’azione (variazione peggiorativa dell’itinerario di viaggio comportante la soppressione di tappe; paura del contagio a bordo, parziale fruizione dei servizi di bordo; forzata quarantena nelle cabine e minor godimento della vacanza e pratiche scorrette configuranti un’omissione informativa circa la possibilità di scelta tra il rimborso, da una parte, ed un voucher per un futuro pacchetto, dall’altra parte; tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell’itinerario, ed il recesso dal contratto) intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei danni dalla stessa proposte;

– ordinato la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

➢ pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale, una seconda volta in un giorno festivo entro il 31.5.2023;

➢ nel sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;

➢ su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;

– fissato il termine perentorio del 15.9.2023 entro il quale i consumatori e utenti che intendono aderire all’azione di classe, senza ministero del difensore, devono inviare l’atto di adesione, nel quale sono tenuti a specificare la data di imbarco e l’itinerario di crociera acquistato, o a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1, 16121 Genova GE, o a mezzo posta elettronica certificata o pec all’indirizzo: sez6.civile.tribunale.genova@giustizia.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action – R.G. n. 10213/2022”;

– mandato la cancelleria di redigere un elenco delle persone che hanno manifestato adesione all’azione collettiva promossa;

– fissato per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza del 26.9.2023 alle ore 15.00 che si terrà al Tribunale di Genova presso l’Aula 9, IV piano impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l’aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta.

Si definiscono infezioni “nosocomiali” le infezioni contratte dai pazienti durante il soggiorno in ospedale o altra struttura sanitaria.
La materia è stata recentemente oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023) con la quale è stato affermato che, in presenza di tale tipologia di infezione, la prova del collegamento causale tra il comportamento dei sanitari e l’evento dannoso deve essere fornita dal danneggiato in termini soltanto probabilistici.
Questo significa che chi agisce per il risarcimento dei danni deve dimostrare che il comportamento colposo dei sanitari ha causato l’evento lesivo con un grado di probabilità più elevato rispetto ad altre cause possibili, senza che sia necessario fornire la prova di cui si tratta, in termini di assoluta certezza.
Sempre secondo quanto affermato nella decisione in commento, inoltre, a fronte della prova presuntiva, fornita dal paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, la struttura potrà sempre fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell’indicazione:
a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell’avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) dell’orario dell’effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Accertata l’esistenza di sistemi di prevenzione del rischio e della loro attuazione in base ai parametri precedentemente descritti si tratterà poi di passare alla verifica della tempestività della diagnosi d’infezione di cui si discute e della appropriatezza delle cure conseguentemente apprestate.
È evidente tuttavia che il modello delineato dalla Corte di Cassazione rappresenta un accertamento da svolgersi per gradi: il mancato superamento del vaglio inziale circa la concreta attuazione di sistemi di prevenzione e controllo e contenimento del rischio determinerà, infatti, automaticamente, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria interessata.

La Suprema Corte, con la sentenza 18 gennaio 2023, n. 1417, ha precisato che il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (cd. pacchetto turistico) deve essere tenuto distinto dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, essendo caratterizzato sia per la “finalità turistica” che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel “pacchetto turistico” gli elementi costitutivi del trasporto, dell’alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa, volta a soddisfare la “finalità turistica” che integra la causa concreta del contratto; con la conseguenza che l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso).
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità solidale dell’Agenzia di viaggi e del Tour operator, in relazione ai danni patiti dagli acquirenti di un “pacchetto turistico” in conseguenza dell’intossicazione alimentare riportata all’interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista.

Il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 502 del 18 ottobre 2022, ha sancito che nella fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale.
Questo perché, secondo il Tribunale di Cremona, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, costituisce deroga pattizia alla forma che il creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., deve osservare nel proporre le sue richieste al fideiussore nel termine previsto dall’articolo in questione, nel senso che l’osservanza dell’onere in questione può ritenersi soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore a prescindere dalla proposizione di un’azione giudiziaria.
In estrema sintesi il Tribunale di Cremona ha affermato che quando la fideiussione contiene una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta“, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, non essendo necessario che entro quel termine venga promossa anche un’azione giudiziaria.
Dello stesso avviso la Corte di Appello di Milano la quale, in occasione di una recente pronuncia (n. 220 del 24 gennaio 2023), ha chiarito che qualora, per accordo tra le parti, il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.. Diversamente opinando, secondo la Corte di Appello meneghina, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
In altri termini la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell’obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale.
Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
La raccomandata inviata costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..
Secondo la Corte di Appello di Milano è irrilevante, quindi, il momento in cui il creditore ha proposto domanda giudiziale dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.

Nell’ambito dei rapporti condominiali, non è insolito che si creino situazioni che possono configurare delle immissioni/molestie che superano la normale tollerabilità.
Ad esempio, spesso accade che un condomino si prenda cura di animali anche randagi nella sua proprietà esclusiva.
Tuttavia, rifocillare cani o gatti con ciotole di cibo può costituire molestia se gli animali non solo vagano nelle parti comuni ma s’introducono negli appartamenti e relative pertinenze degli altri condomini limitandone il godimento.
Pertanto, sempre che non sia proibito dal regolamento condominiale, dare da mangiare ad animali anche se randagi non è vietato, ma è necessario adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire che la presenza degli animali possa recare molestia al resto del condominio.
Stessa cosa può valere allorquando un condomino possieda animali domestici che, venendo lasciati incustoditi per diverse ore, abbaiano incessantemente.
La Corte di Cassazione, segnatamente, ha recentemente confermato una sentenza della Corte di Appello con cui è stato disposto il risarcimento del vicino, disturbato nelle ore di riposo a causa di “cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti specie nelle ore notturne emessi dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato” (Cass. civ., sez. III, 27/07/2022, n. 23408).
In conclusione, qualora il singolo condominio ponga in essere le condotte di cui sopra, quest’ultimo sarà tenuto ad adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare disagi ai vicini. In difetto, tali disagi potrebbero sfociare in richieste di risarcimento dei danni da parte degli altri condomini.
Ed infatti, il giudice può liquidare il danno causato dalle immissioni/molestie in via equitativa, sulla base della prova fornita dal danneggiato anche con presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessaria la dimostrazione di un mutamento delle abitudini di vita, liquidando a favore del danneggiato anche il danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita famigliare all’interno della sua abitazione (Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611).

 

La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, per mezzo del quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento di tale atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato.

Ai sensi dell’art. 519, cod. civ., detta rinuncia deve necessariamente essere compiuta in forma solenne, con dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere del Tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione ed iscritta nel registro delle successioni.

È stato anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell’art. 519, cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non possa essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è prevista a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ., rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 cod. civ., n. 13, (Cass. Sez. II, Sent. n. 4274 del 2013).

La Suprema Corte, prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono, nell’ordinanza n. 37927 del 28 dicembre 2022, ha, in proposito, recentemente stabilito il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525, cod. civ., in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne, con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia deve essere considerata inammissibile.

L’1 marzo 2023 entrerà in vigore una prima significativa parte delle nuove regole previste dalla riforma Cartabia riguardanti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alla famiglia.
Fra le novità di prossima imminente applicazione, in particolare vi sono quelle riguardanti i procedimenti di separazione e divorzio che la riforma Cartabia ha, sostanzialmente, ridisegnato modificandone sia la fase introduttiva, sia la fase istruttoria, sia quella decisoria.
Fra le più significative novità della riforma viene segnalato, in particolare, con riferimento ai procedimenti in cui siano coinvolti figli minori:
• l’obbligo dei genitori di produrre, già al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, la documentazione utile al fine di determinare la capacità reddituale di ciascuno di essi (dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari e finanziari ed ogni altro documento che attesti la titolarità di diritti mobiliari e immobiliari, ovvero, di quote sociali con riferimento agli ultimi tre anni);
• l’obbligo di allegare al ricorso introduttivo un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane degli stessi relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
Con il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si potrà, inoltre, proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. La domanda di divorzio sarà però effettivamente procedibile solamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (12 mesi dall’udienza di comparizione delle parti).
Un’altra importante novità riguarda i figli minori: il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono, inoltre, essere tenute in considerazione ai fini della decisione delle medesime questioni.

Con la c.d. Riforma Cartabia sono state introdotte modifiche significative in materia di notificazioni.

Di particolare importanza sono le disposizioni relative all’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005.

La nuova disciplina è contenuta nella l. n. 53 del 1994, ss. mm. ii., salvo poi apportare modifiche di coordinamento alle norme del codice di procedura civile.

In particolare, è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.

È stato inoltre modificato il comma 3 del medesimo articolo, facendo salva l’applicazione dell’art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., in forza dei quali le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

E’ stato inserito un nuovo art. 3 ter che prevede che l’avvocato debba procedere alla notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sia quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. Se la notificazione a mezzo PEC nei confronti delle imprese o professionisti iscritti nell’indice INIPEC è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l’avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex art. 359 e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. Se, invece, la notificazione a mezzo PEC nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese è impossibile per causa imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.

In tutti i casi in cui le notificazioni a mezzo PEC non sono possibili o non hanno esito positivo, per cause imputabili al destinatario la notificazione si esegue con modalità ordinarie.

È stato, infine, modificato l’art. 4 della l. n. 53 del 1994 prevedendo la facoltà di eseguire la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per quanto riguarda il codice di procedura civile, come sopra rilevato, il legislatore delegato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento.

In particolare, è stato modificato l’art. 149 bis c.p.c., disponendo la notifica via PEC anche per gli atti propri dell’ufficiale giudiziario quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (sentenza n. 28398/2022) ha fornito una risposta a una questione di grande attualità: un soggetto può registrare di nascosto le conversazioni allo scopo di tutelare un proprio diritto in giudizio.

La vicenda processuale nasce da una pronuncia della Corte d’appello di Salerno che non ha ritenuto sussistente il carattere ritorsivo di un licenziamento stante la totale assenza di elementi probatori a sostegno di tale affermazione, in quanto le registrazioni delle conversazioni tra colleghi raccolte dal lavoratore erano da considerarsi abusive e illegittime e pertanto non idonee a costituire fonte di prova.

La Cassazione ha censurato la sentenza di secondo grado, evidenziando che la stessa non ha in alcun modo indagato sulla sussistenza dei requisiti atti a far ritenere legittime, a fini di prova, le registrazioni di conversazioni tra presenti.

Inoltre, ha precisato che i giudici della Corte d’Appello non hanno sottoposto a bilanciamento i diritti coinvolti, ovvero il diritto alla difesa e il diritto alla riservatezza.

Pertanto, la Corte ha affermato che la registrazione di una conversazione tra presenti, in assenza di consenso e allo scopo di precostituirsi una prova giudiziale, è legittima stante la prevalenza, nel bilanciamento dei diritti, del diritto alla difesa sul diritto alla riservatezza non dovendo ritenersi il diritto alla difesa circoscritto alla sola sede processuale, ma estendendosi ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022, ha statuito circa la possibilità di sottoporre a pignoramento il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, in quanto identificato come credito futuro riconducibile ad un rapporto esistente.
Il caso riguardava un pignoramento presso terzi avviato dal procedente nei confronti del proprio debitore che aveva stipulato un contratto preliminare con due società per il trasferimento delle quote di partecipazione di cui era titolare dietro pagamento di un’ingente somma di denaro.
Al preliminare, rimasto inadempiuto, seguiva sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non passata in giudicato.
Nel frattempo un altro creditore proponeva pignoramento presso terzi al fine di sottoporre ad esecuzione il credito vantato dal promittente venditore ma i terzi pignorati rendevano dichiarazione negativa ex art. 547 cpc ed il procedente era costretto ad instaurare giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che si concludeva con il rigetto della domanda.
Il Tribunale riteneva impignorabile il credito in quanto derivante da una sentenza costitutiva non ancora definitiva. La decisione del giudice di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello cui il creditore si era, nel frattempo, rivolto.
Il creditore si rivolgeva, infine, alla Corte di Cassazione la quale riteneva errati e del tutto non condivisibili i motivi addotti dalla Corte d’Appello sancendo che l’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente.
Pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.
Il carattere eventuale del credito del promittente venditore quindi non esclude la possibilità della sua espropriazione, il che comporta la possibilità di positivo accertamento di esso nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c. e di sua assegnazione in favore del creditore procedente.