La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022, ha statuito circa la possibilità di sottoporre a pignoramento il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, in quanto identificato come credito futuro riconducibile ad un rapporto esistente.
Il caso riguardava un pignoramento presso terzi avviato dal procedente nei confronti del proprio debitore che aveva stipulato un contratto preliminare con due società per il trasferimento delle quote di partecipazione di cui era titolare dietro pagamento di un’ingente somma di denaro.
Al preliminare, rimasto inadempiuto, seguiva sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non passata in giudicato.
Nel frattempo un altro creditore proponeva pignoramento presso terzi al fine di sottoporre ad esecuzione il credito vantato dal promittente venditore ma i terzi pignorati rendevano dichiarazione negativa ex art. 547 cpc ed il procedente era costretto ad instaurare giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che si concludeva con il rigetto della domanda.
Il Tribunale riteneva impignorabile il credito in quanto derivante da una sentenza costitutiva non ancora definitiva. La decisione del giudice di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello cui il creditore si era, nel frattempo, rivolto.
Il creditore si rivolgeva, infine, alla Corte di Cassazione la quale riteneva errati e del tutto non condivisibili i motivi addotti dalla Corte d’Appello sancendo che l’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente.
Pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.
Il carattere eventuale del credito del promittente venditore quindi non esclude la possibilità della sua espropriazione, il che comporta la possibilità di positivo accertamento di esso nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c. e di sua assegnazione in favore del creditore procedente.