L’Adunanza Plenaria, con sentenza 28.12.2022 n. 18, si è pronuncia sul riconoscimento, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’abilitazione all’insegnamento acquisita in Stati membri UE.
Secondo l’AP, il Ministero dell’istruzione è tenuto:
a) ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascun interessato;
b) a procedere ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se sussistano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui all’art. 14, direttiva 2005/36/CE.
In continuità con la giurisprudenza della Sesta Sezione, l’AP ha, dunque, espresso il seguente principio di diritto: «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».