Con la recente Ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 la Corte Cassazione ha affermato che in caso di dichiarazione di nullità del contratto di locazione per difetto di forma e scritta e di registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni precedentemente versati.

Considerato che il godimento del bene da parte del conduttore fino al momento della restituzione del bene in ogni caso vi è stato, resta comunque la possibilità per il locatore di eccepire l’arricchimento senza causa, ottenendo così il pagamento della diminuzione patrimoniale da lui effettivamente subita.

Secondo quanto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione tale diminuzione patrimoniale, tuttavia, non coinciderà con i canoni pattuiti al momento della conclusione del contratto, né con gli importi che il locatore avrebbe potuto incassare in virtù di un valido contratto di locazione in base ai valori di mercato esistenti, essendo necessario ricorrere ad una valutazione oggettiva dell’ingiustificato arricchimento, subito dal conduttore.

L’ordinanza in esame non chiarisce come tale indebito arricchimento (impoverimento, per il proprietario locatore) debba essere calcolato. Si suppone che lo stesso verrà normalmente quantificato tenendo conto dei valori territorialmente stabiliti a titolo di canone “concordato” in virtù  degli accordi esistenti fra le associazioni dei proprietari e dei conduttori, ai sensi della Legge 431/1998.

La Corte di Cassazione con ordinanza 28 agosto 2024, n. 23238 ha stabilito che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
La vicenda tra origine da una controversia fra un consumatore e il venditore di un’auto che è risultata difettosa.
Il venditore contestava il risarcimento, sostenendo che il Codice del Consumo non lo contempli tra i rimedi esperibili e che, avendo il consumatore ceduto l’auto in permuta, non sussisterebbe più un interesse all’azione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione stabilisce che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
Dunque, il ricorso del venditore è stato respinto, poiché la tutela del consumatore include il diritto al risarcimento anche dopo la cessione del bene difettoso.

Con ordinanza n. 24662/2024 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità professionale del notaio.
Qualora il notaio ricevente un atto soggetto a trascrizione debba curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito individuare il termine di tale adempimento e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista lo renda responsabile verso il cliente.
Si deve, dunque, escludere la responsabilità del notaio se, in virtù di un ragionamento giuridico controfattuale, occorre valorizzare l’autonoma incidenza causale dell’iscrizione ipotecaria intervenuta – nella specie – appena due giorni dopo la stipula dell’atto e prima della sua trascrizione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23533 del 2 settembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di qualificare come fideiussori due soggetti in vario modo interessati all’attività sociale complice l’esistenza di un rapporto familiare.

Nel caso di specie a costituirsi garanti di un imprenditore sono state la madre – che era stata a sua volta imprenditrice ed aveva conferito la sua società in quella garantita pur senza diventarne amministratrice o socia – e la figlia che, invece, era coinvolta nell’attività imprenditoriale paterna.

Il Tribunale ha tenuto conto, per un soggetto, della pregressa titolarità della società conferitaria e, per l’altro, del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna ravvisando che costoro (la madre e la figlia dell’imprenditore garantito ndr) hanno prestato fideiussione, agendo non come consumatori, ma come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza come professionisti.

II Collegio ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale, perché, tenendo conto della pregressa titolarità della società conferitaria e tenendo altresì conto per essa (come per gIi aItri figli) del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna, ha ravvisato che le persone coinvolte, prestando la fideiussione, hanno agito non come consumatori bensì come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza, come professionisti. In altri termini l’interessamento all’attività  sociale,  cui si accompagna l’esistenza del rapporto familiare, è stato ritenuto sussistente a prescindere dalla partecipazione societaria attuale della madre e dalla limitata partecipazione della figlia per considerarle, a tutti gli effetti “professioniste” e, quindi, per sottrarle alla disciplina consumeristica.

La Corte nel motivare il sostegno alla sentenza pronunciata in data 14.9.2022 dal Tribunale di Milano ha preso spunto dalla decisione della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2015, C- 74/15, Tarcau, segnatamente da quel passaggio in cui è scritto:  «nel caso di una persona fisica che abbia garantito/’adempimento de/le obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». La prima è l’agire nell’ambito della sua attività professionale. La seconda è quella che viene indicata con l’espressione “sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha guadagnato un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana, sollevando nuove sfide giuridiche. Uno dei temi emergenti riguarda la responsabilità civile per i danni causati dai sistemi di IA. Chi risponde, ad esempio, se un’auto a guida autonoma causa un incidente? O se un algoritmo di assistenza medica commette un errore nella diagnosi?

Attualmente, l’ordinamento giuridico civile italiano non prevede regole specifiche per i danni causati dall’IA, ma si fonda sui principi tradizionali di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Tuttavia, applicare queste norme a una tecnologia che agisce in modo autonomo e auto-apprendente è problematico.

La questione principale riguarda l’individuazione del soggetto responsabile. Nel caso di un’auto a guida autonoma, la responsabilità potrebbe essere attribuita al produttore, al proprietario, all’utente o al programmatore del software. Tuttavia, l’assenza di controllo diretto da parte di un essere umano rende difficile applicare il concetto di colpa tradizionale.

L’Unione Europea ha iniziato a considerare nuove proposte normative per far fronte a questo vuoto giuridico. La Commissione Europea, con il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale del 2020, ha proposto un quadro di responsabilità che prevede la creazione di un sistema di responsabilità oggettiva per i danni causati dall’IA ad alto rischio. Questo approccio sarebbe simile a quanto accade già per i prodotti difettosi (art. 2050 c.c.), ma con una maggiore attenzione alla peculiarità dell’IA.

Un altro aspetto in evoluzione è il ruolo delle assicurazioni. Poiché i danni causati dall’IA possono essere difficili da prevenire, si discute sulla possibilità di istituire obblighi assicurativi specifici per i produttori e gli utilizzatori di tecnologie IA, simili all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

In conclusione, dunque, l’introduzione di regole specifiche per la responsabilità dell’IA è ormai un’esigenza urgente per tutelare i diritti dei cittadini e garantire un uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie. Il diritto civile si trova di fronte a una sfida cruciale: adattarsi a una realtà in cui la tecnologia non solo assiste, ma decide in autonomia. Questo nuovo scenario richiede un bilanciamento tra l’innovazione e la protezione dei soggetti danneggiati, evitando un eccesso di burocrazia che potrebbe frenare lo sviluppo tecnologico.

Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, in data 30.7.2024, n. 21344, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.
Senza lasciare margini a dubbi, pertanto, la Corte di Cassazione interpreta la norma sopracitata nel senso di vietare l’applicazione dell’anatocismo a far data dal 1.1.2014 a prescindere dall’adozione della delibera CICR, con conseguente diritto dei correntisti alla restituzione degli interessi indebitamente pagati.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, sono partite dalla premessa che il quarto comma dell’art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.

Per la Corte è dunque necessario un accertamento positivo da parte del giudice del merito della ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione al caso concreto del tasso “maggiorato” ex art. 1284, quarto comma, c.c.; accertamento di cui dovrà darsi atto nel dispositivo e/o nella motivazione del provvedimento giudiziale.

Di contro il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo, stabilendo che la previsione nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo medesimo della spettanza degli “interessi legali”, senza ulteriore precisazione, “è inidonea a integrare il detto accertamento [in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c.]”.

In buona sostanza “se il titolo esecutivo è silente il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio”.

Con l’ordinanza n. 15244 del 31 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in forza alla legge quadro n. 281/1991 e alle leggi regionali attuative, la responsabilità per danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’Ente a cui sono attribuiti i compiti di cattura e custodia degli animali randagi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto l’ASL quale Ente responsabile, nonostante quest’ultima avesse delegato alcune attività a terzi.
La fattispecie in esame ha visto coinvolti un automobilista e il proprietario del veicolo, che hanno citato in giudizio l’ASL dopo un incidente stradale causato da un cane randagio. La decisione di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’ASL, imputandola solo al Comune.
Nel secondo grado di giudizio, invece, sia l’ASL sia il Comune sono stati ritenuti responsabili in via solidale.
La Cassazione ha, infine, stabilito che la responsabilità ricade unicamente sull’ASL per le ragioni sopra esposte.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28772 del 17 ottobre 2023, si è pronunciata su un caso di conto corrente cointestato e di contitolarità delle somme, con specifico riferimento a prelievi, anche ingenti, di uno dei coniugi cointestatari di conto corrente.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui il conto, seppur cointestato, sia il frutto dei risparmi provenienti dal reddito di uno solo dei due coniugi, cointestare il conto ha una mera funzione di consentire all’altro coniuge di attingere le somme necessarie per le spese comuni, ma in tal caso non vi è alcuna comproprietà e il denaro è solo di chi lo ha depositato in banca spettando a quest’ultimo dimostrare di essere stato il solo ad aver alimentato la provvista bancaria. In questo caso, se l’altro coniuge “svuota” il conto, l’effettivo proprietario può chiedere la restituzione integrale delle somme.
Se, invece, il conto è costituito da somme provenienti da entrambi i coniugi, a prescindere dal fatto che l’uno vi abbia depositato più dell’altro, le somme restano in comune con la conseguenza che non vi è obbligo di restituzione.
La Cassazione ha, altresì, chiarito che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, come previsto dall’articolo 143 del Codice Civile, non danno diritto al rimborso anche quando sono sostenute grazie a un conto cointestato, poiché l’articolo in questione prevede l’obbligo, per ciascun coniuge, di prendersi cura dell’altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. È la cosiddetta solidarietà coniugale, per cui anche se la moglie deposita solo qualche somma di denaro, ma effettua prelievi anche importanti, il marito non può richiedere il rimborso dei suoi risparmi.
Lo può fare solo se dimostra che il conto era alimentato unicamente da redditi propri e non da quelli della moglie.
In buona sostanza, a parere della Cassazione, se la moglie “prosciuga” il conto cointestato del marito, quest’ultimo non può chiedere la restituzione delle somme prelevate se il conto è destinato ai bisogni della famiglia ed ella ha contribuito – non importa in quale misura – alla formazione dell’intero importo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9487 del 9 aprile 2024, ha confermato che la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. non trova applicazione a fronte di un sinistro causato unicamente dall’imprudenza e dalla negligenza del danneggiato, che ben avrebbe potuto avvedersi della pericolosità del luogo e prestare la dovuta attenzione, evitando, così, la caduta.
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.