L’amministratore di condominio è pari ad un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. Per questo motivo, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l’amministratore dovrà rispondere dei relativi danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nei confronti dell’organizzazione condominiale.
D’altronde l’amministratore, complice il crescente grado di specializzazione richiesto da tale incarico, deve esercitare il mandato non più con la “semplice” diligenza del buon padre di famiglia ma con quella più rigorosa richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. così come deve rispettare il regolamento condominiale, le norme disciplinate dagli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. e risarcire i danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
A confermarlo è stato il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 8568 del 31 maggio 2022, ha ritenuto responsabile l’ex amministratore per la temporanea mancata fornitura idrica ai condomini.
Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino l’ex amministratore (già revocato giudizialmente) si è difeso facendo presente che il mancato pagamento delle bollette (che ha portato all’interruzione della fornitura idrica) è dipeso dalla morosità dei condomini senza dimostrare, tuttavia, la mancanza in cassa del denaro necessario a corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice e senza documentare di essersi preventivamente attivato in base ai poteri che la legge gli conferisce come, per esempio, quello di chiedere ed ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei condomini inadempienti.
Per il Tribunale è stato, quindi, inevitabile condannare l’amministratore al risarcimento del danno subito dal condominio (quantificato nella misura pari al mancato pagamento che ha causato la sospensione della fornitura idrica) atteso che il convenuto non è stato in grado di dimostrare la carenza di fondi e di avere avviato le procedure necessarie al recupero dei crediti vantati dal condomino.

Nelle comunicazioni tra imprenditori è da considerare pienamente efficace la disdetta dal contratto di locazione inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) senza che occorra, da parte del destinatario, una previa dichiarazione di disponibilità ad accettarne l’utilizzo in sostituzione all’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 11808 del 12 aprile 2022 così ribadendo il principio dell’alternatività fra domicilio “fisico” e “digitale” che la stessa Corte di Cassazione aveva già ripetutamente affermato con riferimento però alla sola notificazione di atti processuali.

La decisione in esame – riferibile evidentemente, non solo alla disdetta dal contratto di locazione bensì a tutti gli atti c.d. recettizi, ovvero che per loro natura sono destinati a produrre effetto per il solo fatto di essere pervenuti al domicilio del destinatario – muove dal presupposto che l’art. 48, comma 2 del Dlgs. n. 82 del 2005 ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC “salvo che la legge non disponga altrimenti”, mentre l’art. 16 commi 6 e 9 del Dlgs n. 185 del 2008 nell’imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata ha previsto che le comunicazioni fra imprese possano essere validamente ed efficacemente inviate con tale ultimo strumento.

Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, la piena alternatività dell’invio a mezzo PEC a quello mediante lettera raccomandata e ciò, anche laddove per legge ovvero per volontà contrattuale delle parti, si richieda espressamente che le comunicazioni debbano avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione la pronuncia in esame riguarda un’ipotesi di comunicazione fra imprenditori inerente l’attività d’impresa (si trattava infatti di locazione commerciale).

È da presumere, tuttavia, che le considerazioni precedentemente esaminate possano essere estese anche ad altri soggetti per i quali vige analogo obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC (ad esempio taluni professionisti), sempreché, la comunicazione di cui si discute riguardi l’ambito di attività per il quale l’obbligo è previsto e non altre sfere personali o famigliari del soggetto obbligato, relativamente alle quali l’ equiparazione domicilio “fisico” e “digitale” stabilita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza in esame allo stato non può dirsi sicuramente altrettanto pacifica.

Con la sentenza 11 maggio 2022, n. 14947, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 21 maggio 2019, secondo la quale se il conducente di un veicolo tiene una condotta irrazionale, l’altro conducente può tenere qualunque condotta perché ciò non incide, vale a dire può violare le norme del Codice della Strada senza addebitarsi, nemmeno in termini di concorrenza, alcuna responsabilità. Secondo tale ragionamento, quindi, la condotta irrazionale dell’uno escluderebbe automaticamente che l’altro possa esercitare incidenza sulla dinamica del sinistro, così, in sostanza, equiparandosi l’irrazionalità con l’inevitabilità.

La Suprema Corte ha, in merito, osservato che, se così fosse, la norma governante la responsabilità per scontro tra veicoli – l’art. 2054 c.c., comma 2 – sarebbe (ma invece non lo è, non essendo corretta l’interpretazione che ne offre il giudice d’appello) intrinsecamente illogica dal momento che inserisce la presunzione, “fino a prova contraria”, di avere “ciascuno dei conducenti… concorso ugualmente a produrre il danno”: disposizione che prescinde, con netta evidenza, dalla natura irrazionale/criticabile della condotta di uno dei conducenti nel senso che, anche quando tale censurabile natura sussiste, occorre comunque superare per l’altro conducente la presunzione di concorrenza nella causazione del sinistro.

Nella sentenza in esame, è stato quindi ribadito il consolidato orientamento della Corte Suprema, in ordine alla interpretazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per cui l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, rimanendo allo scopo necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27292/2021, ha stabilito che l’escussione della fideiussione, da parte del creditore, non preclude la facoltà di quest’ultimo di domandare comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

Nella fattispecie trattata dalla Corte, il locatore di un immobile ad uso commerciale aveva intimato lo sfratto al conduttore a causa del mancato pagamento dei canoni.

Ne seguiva l’opposizione allo sfratto da parte del conduttore il quale eccepiva, in primo luogo, che l’inadempimento fosse venuto meno a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria da parte del locatore. Il conduttore, vedendosi soccombente nei pregressi gradi di giudizio, portava la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.

Secondo quest’ultima, tuttavia, la pattuizione di una polizza fideiussoria, così come la sua escussione, non valgono ad escludere l’inadempimento del conduttore in quanto l’escussione della fideiussione non fa venir meno le ragioni giustificative della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Ciò, atteso che “la garanzia fideiussoria non elimina l’inadempimento, ma pone a carico del fideiussore un obbligo autonomo rispetto a quello del debitore principale”, impedendo il pagamento effettuato dal fideiussore “di agire nei confronti del debitore principale per ottenere l’adempimento” ma non precludendo, invece, “l’esercizio della facoltà di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento”.

La cessione del credito in ambito bancario è regolata dall’art. 58 T.U.B. che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c..

L’art. 58, comma 2, T.U.B. dispone – ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nonostante la chiarezza della previsione normativa la giurisprudenza si è espressa, più volte, sulla efficacia probatoria della titolarità dei crediti ceduti da sottoporre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se sino a qualche anno fa la giurisprudenza maggioritaria (ex plurimis: Tribunale Pavia, 1° febbraio 2019, n. 184) riteneva che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale consentiva di riconoscere la titolarità del credito ceduto, negli ultimi mesi l’orientamento della giurisprudenza sta cambiando.

Sono sempre più frequenti, infatti, le pronunce di merito (ex plurimis: Tribunale Verona, 29 novembre 2021, n. 26251, Tribunale Treviso, 2 dicembre 2021, n. 26248) secondo cui la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la titolarità dei crediti ceduti in blocco ma è, al più, elemento indicativo della cessione.

Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 26248/2021), per esempio, non ha ritenuto sufficientemente determinato o determinabile l’oggetto della cessione in quanto l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contemplava la cessione di crediti che soddisfacevano criteri piuttosto generici.

Il più recente orientamento giurisprudenziale, ben rappresentato dalle pronunce del Tribunale di Verona e di Treviso, ha iniziato a focalizzare l’attenzione su tutta una serie di requisiti ritenuti rilevanti al fine di conferire efficacia probatoria al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quali, per esempio, la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, la causa del credito, la descrizione e la denominazione del credito, l’esistenza di una situazione patologica di inadempimento, il consenso del debitore alla cessione.

È quindi evidente che si sta iniziando ad affermare un orientamento giurisprudenziale maggiormente favorevole al debitore ceduto ed impositivo di maggiori oneri a carico del creditore che per cedere in blocco i crediti deve agire con il maggior grado di dettaglio possibile se vuole evitare complicazioni processuali che potrebbero avere ripercussioni, tra le altre, sulla performance del portafoglio acquistato.

È legittimo il controllo c.d. difensivo del datore di lavoro sulle strutture informatiche aziendali in uso al lavoratore, a condizione che esso sia occasionato dalla necessità indifferibile di accertare lo stato dei fatti a fronte del sospetto di un comportamento illecito e che detto controllo prescinda dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa essendo, invece, diretto ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti” (Corte di Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 25732/2021) .

La Corte ha, sul punto, evidenziato che il controllo sulle strutture informatiche aziendali in uso al lavoratore è ammissibile solo dove il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto nei confronti del lavoratore e precisato che il controllo ex post non può riferirsi all’esame ed all’analisi di informazioni acquisite, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 Statuto dei lavoratori, prima dell’insorgere del “fondato sospetto”.

Nel caso di specie nella cartella di download del disco fisso di una lavoratrice era presente un file scaricato che aveva propagato un virus che, partito dal computer aziendale in uso alla lavoratrice, aveva iniziato a propagarsi nella rete aziendale, criptando i files all’interno di vari dischi di rete.

La Corte ha evidenziato che per confermare la legittimità del controllo operato dal datore di lavoro occorreva dimostrare che il sospetto della condotta illecita della dipendente (che aveva navigato su internet in orario di lavoro su siti non consentiti) fosse sorto antecedentemente al ritrovamento del file.

Con la sentenza n. 15118 del 2021 la Corte di Cassazione è ritornata sui propri passi rispetto ad altro proprio recentissimo precedente (la sentenza n. 15401 del 2020), pronunciandosi a favore di una definizione più ristretta della nozione di licenziamento collettivo.

Il tema ha rilevanza ai fini della delimitazione del campo di applicazione della normativa prevista per tale particolare tipologia di licenziamenti la quale prevede una serie di oneri procedurali e garanzie per i lavoratori idonei ad incidere in maniera significativa sulle scelte imprenditoriali del datore di lavoro.

Fra tali oneri e garanzie, l’obbligo di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria la propria intenzione di effettuare i licenziamenti, l’obbligo di attenersi a determinati criteri nella scelta dei lavoratori da licenziare, nonché, il diritto di precedenza del lavoratore nella riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dal licenziamento.

In sintesi, la sentenza in esame ha affermato che l’art. 24 L. n. 223/1991, secondo il quale la disciplina in materia di licenziamento collettivo si applica ad imprese “che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni” vada interpretata come facente riferimento soltanto a “chiare manifestazioni della volontà di recesso da parte del datore di lavoro”.

Se, con la precedente sentenza n. 15401/2020, la Corte di Cassazione aveva incluso nel novero dei “licenziamenti” da computare ai fini del superamento della soglia che fa scattare l’obbligo di avviare una procedura di licenziamento collettivo, anche quegli atti che vengono comunemente definiti “licenziamenti indiretti” (fra i quali,  i casi di risoluzione consensuale o dimissioni volontarie del lavoratore a fronte di una modifica sostanziale e svantaggiosa delle condizioni di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro), con la pronuncia in esame la medesima Corte è quindi tornata ad una definizione del concetto di licenziamento collettivo più restrittiva tesa ad attribuire rilevanza ai soli casi di veri e propri licenziamenti, ovvero, ad ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di manifestazione della volontà unilaterale di recesso da pare datore di lavoro.

Resta da verificare se tale ritorno al precedente orientamento della giurisprudenza rimarrà costante ovvero se le ragioni di adeguamento al diritto dell’Unione europea che hanno determinato l’interpretazione più estensiva dello stesso Giudice di legittimità di cui si è detto, torneranno nella giurisprudenza della Cassazione o in quella di merito nuovamente a prevalere.

Con la sentenza 29 marzo 2022, n. 10050, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi in cui la paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile.

In altri termini, una volta emerso e provato, sul piano presuntivo, il nesso causale tra l’intervento sanitario e l’evento dannoso, non spetta alla paziente (che ha debitamente allegato l’errore del medico, asseritamente consistente nell’indebita effettuazione di tre consecutivi prelievi di liquido amniotico, in contrasto con le indicazioni provenienti dalla letteratura medica) dimostrare tale circostanza, concretante l’inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, di avere eseguito l’amniocentesi in modo corretto, attenendosi, anche in relazione al numero dei prelievi effettuati, alle regole tecniche proprie della professione esercitata.

L’art. 4 del D.L. 24.4.2017, n. 50 definisce contratto di locazione breve il contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Alla predetta tipologia contrattuale sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

Con provvedimento in data 17.3.2022 l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. prot. 132395 in data 12.7.2017, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 24.4.2017, n. 50, che ha definito le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Con il recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate prevede che la comunicazione prescritta con il provvedimento del 2017 sopra richiamato sia integrata con ulteriori due informazioni: (i) l’anno di riferimento della locazione; (ii) i dati catastali dell’immobile locato.

L’indicazione dei dati catastali, facoltativa in fase di prima applicazione, sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023.

La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il provvedimento ha lo scopo di poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, avuto particolare riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.

Atteso che il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche in formato “.xml” devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Verona con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 29.11.2019 (R.G. n. 10221/19), osservando che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dagli obblighi di annotazione nei registri contabili di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché, per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art.634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto appare illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
In base all’orientamento interpretativo in esame ai fini della prova per l’emissione di un decreto ingiuntivo, per un il credito relativo a somministrazione di merci o prestazione di servizi, l’emissione di fattura elettronica dispensa quindi il creditore dalla produzione all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c..