Nelle comunicazioni tra imprenditori è da considerare pienamente efficace la disdetta dal contratto di locazione inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) senza che occorra, da parte del destinatario, una previa dichiarazione di disponibilità ad accettarne l’utilizzo in sostituzione all’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 11808 del 12 aprile 2022 così ribadendo il principio dell’alternatività fra domicilio “fisico” e “digitale” che la stessa Corte di Cassazione aveva già ripetutamente affermato con riferimento però alla sola notificazione di atti processuali.

La decisione in esame – riferibile evidentemente, non solo alla disdetta dal contratto di locazione bensì a tutti gli atti c.d. recettizi, ovvero che per loro natura sono destinati a produrre effetto per il solo fatto di essere pervenuti al domicilio del destinatario – muove dal presupposto che l’art. 48, comma 2 del Dlgs. n. 82 del 2005 ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC “salvo che la legge non disponga altrimenti”, mentre l’art. 16 commi 6 e 9 del Dlgs n. 185 del 2008 nell’imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata ha previsto che le comunicazioni fra imprese possano essere validamente ed efficacemente inviate con tale ultimo strumento.

Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, la piena alternatività dell’invio a mezzo PEC a quello mediante lettera raccomandata e ciò, anche laddove per legge ovvero per volontà contrattuale delle parti, si richieda espressamente che le comunicazioni debbano avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione la pronuncia in esame riguarda un’ipotesi di comunicazione fra imprenditori inerente l’attività d’impresa (si trattava infatti di locazione commerciale).

È da presumere, tuttavia, che le considerazioni precedentemente esaminate possano essere estese anche ad altri soggetti per i quali vige analogo obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC (ad esempio taluni professionisti), sempreché, la comunicazione di cui si discute riguardi l’ambito di attività per il quale l’obbligo è previsto e non altre sfere personali o famigliari del soggetto obbligato, relativamente alle quali l’ equiparazione domicilio “fisico” e “digitale” stabilita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza in esame allo stato non può dirsi sicuramente altrettanto pacifica.