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Con la c.d. Riforma Cartabia sono state introdotte modifiche significative in materia di notificazioni.

Di particolare importanza sono le disposizioni relative all’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005.

La nuova disciplina è contenuta nella l. n. 53 del 1994, ss. mm. ii., salvo poi apportare modifiche di coordinamento alle norme del codice di procedura civile.

In particolare, è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.

È stato inoltre modificato il comma 3 del medesimo articolo, facendo salva l’applicazione dell’art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., in forza dei quali le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

E’ stato inserito un nuovo art. 3 ter che prevede che l’avvocato debba procedere alla notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sia quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. Se la notificazione a mezzo PEC nei confronti delle imprese o professionisti iscritti nell’indice INIPEC è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l’avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex art. 359 e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. Se, invece, la notificazione a mezzo PEC nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese è impossibile per causa imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.

In tutti i casi in cui le notificazioni a mezzo PEC non sono possibili o non hanno esito positivo, per cause imputabili al destinatario la notificazione si esegue con modalità ordinarie.

È stato, infine, modificato l’art. 4 della l. n. 53 del 1994 prevedendo la facoltà di eseguire la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per quanto riguarda il codice di procedura civile, come sopra rilevato, il legislatore delegato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento.

In particolare, è stato modificato l’art. 149 bis c.p.c., disponendo la notifica via PEC anche per gli atti propri dell’ufficiale giudiziario quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.

Nelle comunicazioni tra imprenditori è da considerare pienamente efficace la disdetta dal contratto di locazione inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) senza che occorra, da parte del destinatario, una previa dichiarazione di disponibilità ad accettarne l’utilizzo in sostituzione all’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 11808 del 12 aprile 2022 così ribadendo il principio dell’alternatività fra domicilio “fisico” e “digitale” che la stessa Corte di Cassazione aveva già ripetutamente affermato con riferimento però alla sola notificazione di atti processuali.

La decisione in esame – riferibile evidentemente, non solo alla disdetta dal contratto di locazione bensì a tutti gli atti c.d. recettizi, ovvero che per loro natura sono destinati a produrre effetto per il solo fatto di essere pervenuti al domicilio del destinatario – muove dal presupposto che l’art. 48, comma 2 del Dlgs. n. 82 del 2005 ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC “salvo che la legge non disponga altrimenti”, mentre l’art. 16 commi 6 e 9 del Dlgs n. 185 del 2008 nell’imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata ha previsto che le comunicazioni fra imprese possano essere validamente ed efficacemente inviate con tale ultimo strumento.

Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, la piena alternatività dell’invio a mezzo PEC a quello mediante lettera raccomandata e ciò, anche laddove per legge ovvero per volontà contrattuale delle parti, si richieda espressamente che le comunicazioni debbano avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione la pronuncia in esame riguarda un’ipotesi di comunicazione fra imprenditori inerente l’attività d’impresa (si trattava infatti di locazione commerciale).

È da presumere, tuttavia, che le considerazioni precedentemente esaminate possano essere estese anche ad altri soggetti per i quali vige analogo obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC (ad esempio taluni professionisti), sempreché, la comunicazione di cui si discute riguardi l’ambito di attività per il quale l’obbligo è previsto e non altre sfere personali o famigliari del soggetto obbligato, relativamente alle quali l’ equiparazione domicilio “fisico” e “digitale” stabilita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza in esame allo stato non può dirsi sicuramente altrettanto pacifica.