Con la sentenza n. 9857 pubblicata in data 28.3.2022 la Corte di Cassazione ritorna sul dibattuto tema del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale e sulla distinzione, anche al fine della liquidazione, di tale voce di danno dal danno biologico.
In particolare, la Suprema Corte precisa che il danno da perdita del rapporto parentale è destinato a tradursi nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell’afflizione e della compromissione dell’ordinario equilibrio emotivo nonché del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva.
Il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, nella sua duplice dimensione, deve, dunque, essere inteso quale conseguenza riferibile alla compromissione della conservazione dell’integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo.
Il danno biologico che deriva dalla perdita di un congiunto, invece, consiste nella compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell’integrità della propria salute tanto da trovare tutela costituzione nell’art. 32 della Costituzione.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, nell’ipotesi di perdita di un congiunto e/o parente, va liquidato il danno sotto il profilo della perdita del rapporto parentale sia il danno biologico atteso che la liquidazione del danno biologico non costituisce una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro.