La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27292/2021, ha stabilito che l’escussione della fideiussione, da parte del creditore, non preclude la facoltà di quest’ultimo di domandare comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

Nella fattispecie trattata dalla Corte, il locatore di un immobile ad uso commerciale aveva intimato lo sfratto al conduttore a causa del mancato pagamento dei canoni.

Ne seguiva l’opposizione allo sfratto da parte del conduttore il quale eccepiva, in primo luogo, che l’inadempimento fosse venuto meno a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria da parte del locatore. Il conduttore, vedendosi soccombente nei pregressi gradi di giudizio, portava la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.

Secondo quest’ultima, tuttavia, la pattuizione di una polizza fideiussoria, così come la sua escussione, non valgono ad escludere l’inadempimento del conduttore in quanto l’escussione della fideiussione non fa venir meno le ragioni giustificative della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Ciò, atteso che “la garanzia fideiussoria non elimina l’inadempimento, ma pone a carico del fideiussore un obbligo autonomo rispetto a quello del debitore principale”, impedendo il pagamento effettuato dal fideiussore “di agire nei confronti del debitore principale per ottenere l’adempimento” ma non precludendo, invece, “l’esercizio della facoltà di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento”.