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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27292/2021, ha stabilito che l’escussione della fideiussione, da parte del creditore, non preclude la facoltà di quest’ultimo di domandare comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

Nella fattispecie trattata dalla Corte, il locatore di un immobile ad uso commerciale aveva intimato lo sfratto al conduttore a causa del mancato pagamento dei canoni.

Ne seguiva l’opposizione allo sfratto da parte del conduttore il quale eccepiva, in primo luogo, che l’inadempimento fosse venuto meno a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria da parte del locatore. Il conduttore, vedendosi soccombente nei pregressi gradi di giudizio, portava la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.

Secondo quest’ultima, tuttavia, la pattuizione di una polizza fideiussoria, così come la sua escussione, non valgono ad escludere l’inadempimento del conduttore in quanto l’escussione della fideiussione non fa venir meno le ragioni giustificative della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Ciò, atteso che “la garanzia fideiussoria non elimina l’inadempimento, ma pone a carico del fideiussore un obbligo autonomo rispetto a quello del debitore principale”, impedendo il pagamento effettuato dal fideiussore “di agire nei confronti del debitore principale per ottenere l’adempimento” ma non precludendo, invece, “l’esercizio della facoltà di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento”.

L’art. 4 del D.L. 24.4.2017, n. 50 definisce contratto di locazione breve il contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Alla predetta tipologia contrattuale sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

Con provvedimento in data 17.3.2022 l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. prot. 132395 in data 12.7.2017, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 24.4.2017, n. 50, che ha definito le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Con il recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate prevede che la comunicazione prescritta con il provvedimento del 2017 sopra richiamato sia integrata con ulteriori due informazioni: (i) l’anno di riferimento della locazione; (ii) i dati catastali dell’immobile locato.

L’indicazione dei dati catastali, facoltativa in fase di prima applicazione, sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023.

La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il provvedimento ha lo scopo di poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, avuto particolare riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.