L’art. 4 del D.L. 24.4.2017, n. 50 definisce contratto di locazione breve il contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Alla predetta tipologia contrattuale sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Con provvedimento in data 17.3.2022 l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. prot. 132395 in data 12.7.2017, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 24.4.2017, n. 50, che ha definito le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve.
Con il recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate prevede che la comunicazione prescritta con il provvedimento del 2017 sopra richiamato sia integrata con ulteriori due informazioni: (i) l’anno di riferimento della locazione; (ii) i dati catastali dell’immobile locato.
L’indicazione dei dati catastali, facoltativa in fase di prima applicazione, sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023.
La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il provvedimento ha lo scopo di poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, avuto particolare riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.