Dicembre 2023 – Clausole vessatorie: individuazione del carattere di vessatorietà: Tribunale di Salerno, sentenza 29 agosto 2023, n. 3600
La sentenza oggetto di approfondimento ha correttamente stabilito che, in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
A tal proposito si deve, peraltro, chiarire che la nozione di significativo squilibrio (contenuta nell’art. 33 del Codice del Consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso.
Nella specie, una società esercente attività di manutenzione di ascensori proponeva ricorso per decreto ingiuntivo allo scopo di ottenere il pagamento di una somma giustificata da una fattura emessa per delle prestazioni manutentive in favore di un Condominio. Quest’ultimo proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace, deducendo l’illegittimità della pretesa all’ottenimento della somma ingiunta, siccome fondata su un contratto, la cui clausola relativa alla determinazione dei canoni dovuti per siffatta attività, si sarebbe dovuta considerare vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 – c.d. “codice del consumo” (visto che veniva contemplata una penale, per l’eventualità del recesso da parte del committente, pari al 60% del canone per ogni mese fino alla scadenza del contratto).
Il Tribunale, previa rilevazione della vessatorietà della clausola oggetto del contendere, dichiarava che l’appellante non era tenuto a corrispondere, in favore dell’appellata, la somma portata dal decreto monitorio.
