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Nell’intento di arginare gli effetti del costante aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il D.L. 50/2022, agli artt. 26 e 27, ha previsto, per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31.12.2021 che i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate nel 2022 siano adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12. 2021 e in uso.
La committente è tenuta a riconoscere i maggiori importi nella misura del 90%.
Per i SAL relativi a lavorazioni contabilizzate tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del Decreto (18.5.2022) già adottati e per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, è emesso un certificato di pagamento straordinario che contiene la de-terminazione dei maggiori oneri spettanti all’appaltatore, determinati applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12.2021 e in uso.
Il Decreto dispone poi che i prezziari regionali siano aggiornati entro il 31.7.2022, secondo le Linee Guida del MIMS che dovrebbero, a brevissimo, essere adottate.
Nelle more della determinazione dei prezziari, le Stazioni Appaltanti incrementeranno fino al 20% le risultanze dei prezziari in uso e aggiornati al 2021.
E, inoltre, previsto che il pagamento dei SAL sia effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, oltre ad ulteriori somme derivanti da ribassi d’aste o residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, purché nei limiti di spesa autorizzata.
Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell’art. 26 del Decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto in data 5.4 u.s., ha pubblicato sul proprio sito, il decreto di semplificazione della procedura per la compensazione, per il secondo semestre 2021, dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, negli appalti pubblici.

Secondo quanto previsto nel decreto, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (in via di pubblicazione), le Stazioni Appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito secondo la previsione di cui all’articolo 1 septies, DL. 73/2021. Gli uffici del Ministero potranno procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (come previsto dall’art. 23, D.L. 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.

Il pagamento alle imprese, tuttavia, non dovrà essere condizionato all’accesso al fondo dedicato, come precisato nella circolare ministeriale in data 9.3.2022, con la quale le più rilevanti stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.) sono state invitate a procedere ai pagamenti alle imprese senza che i tempi di trasferimento dal Fondo dedicato debbano “condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici”.

Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le Stazioni Appaltanti, in tempi brevi (i.e. 45 giorni), dovranno presentare domanda di accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi, con conseguente attivazione della procedura per erogazione degli anticipi e dei saldi alle medesime, per il successivo versamento alle imprese.