Una questione molto dibattuta in caso di separazione personale dei coniugi è la corretta individuazione delle spese “straordinarie” che il genitore è tenuto a sostenere per i figli. Manca, infatti, nel nostro ordinamento, una specifica disposizione normativa che indichi con precisione che cosa si intenda per spesa straordinaria e cosa per spesa ordinaria.
Per ovviare a tale lacuna, diversi Tribunali italiani hanno stilato Protocolli e Linee Guida diretti a indentificare e suddividere le spese straordinarie
Normativa di riferimento
- Art 30 Cost.
- Art. 147 cod. civ.
- Art. 148 cod. civ.
- Art. 316-bis, cod. civ.
Contenuto
In passato, parte della giurisprudenza sopperiva alla mancata individuazione della spesa straordinaria, includendola in modo forfetario nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario.
Sul punto è, tuttavia, intervenuta la Suprema Corte la quale, con Sentenza n. 9372 del 2012, ha statuito che “(…) la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.
La Suprema Corte ha, pertanto, affermato che il carattere eccezionale e imprevedibile che caratterizza la voce “spesa straordinaria” impedisce ogni forma di forfetizzazione della stessa all’interno dell’assegno di mantenimento “ordinario”, con la conseguenza che le voci rientranti in tale categoria non possono essere quantificate e determinate in anticipo.
Tuttavia, considerato che l’errata e/o la diversa interpretazione della voce “spesa straordinaria” da parte dei coniugi è un elemento di inflazione dei procedimenti giudiziari, molti Tribunali hanno stilato, unitamente alle associazioni forensi e ai consigli dell’ordine territoriali, delle linee guida o dei Protocolli diretti all’identificazione e suddivisione delle spese straordinarie arrivando, in alcuni casi, ad individuare talune sottocategorie che ne consentono un’ulteriore frammentazione (si consideri ad esempio la suddivisione delle spese straordinarie in necessarie e non necessarie).
Per esempio, l’Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente ai giudici della sezione Famiglia del Tribunale, ha recentemente elaborato un protocollo di intesa sulle spese straordinarie basato sul principio che alcune voci di spesa sono classificate come straordinarie non solo perché oggettivamente imprevedibili nell’an ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ove attengono ad esigenze episodiche o saltuarie.
In tale ambito, sono state distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi (es: libri di testo, acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Anche altri Tribunali hanno redatto Protocolli di intesa sulle spese straordinarie in caso di separazione fra i coniugi: fra i più completi ed esaustivi, ricordiamo quello del Tribunale di Bergamo, redatto in collaborazione con l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF) e l’Associazione Provinciale Forense (APF), ove, oltre ad indicarsi una serie di voci di spesa qualificabili come ‘‘spese straordinarie’’, si è distinto all’interno delle stesse tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo.
Il ridetto Protocollo ordina le spese nel modo seguente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Conclusioni
Se è pur vero che ogni situazione di crisi familiare presenta le proprie peculiarità e problematiche, che richiedono un’attenta analisi caso per caso, tuttavia i Protocolli descritti, più o meno dettagliati, elaborati dai Tribunali e dalle diverse Associazioni e Ordini Professionali, rappresentano un utile supporto nella gestione della crisi famigliare e suppliscono, per quanto possibile, alla incerta prassi giurisprudenziale che caratterizza la questione in esame.