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Diritto di famiglia

Separazione fra i coniugi: anche il Tribunale di Genova individua le spese straordinarie

Nell’ambito delle separazioni personali fra i coniugi, permane incertezza su cosa si intenda per spesa straordinaria in quanto manca, nel nostro ordinamento, una norma specifica ad hoc.

In passato, la giurisprudenza aveva cercato di sopperire alla lacuna legislativa caso per caso, a volte addirittura includendo la spesa straordinaria in modo forfetario nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Tuttavia, anche questa soluzione era stata abbandonata, in quanto la Suprema Corte l’aveva ritenuta in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155, cod. civ, e con quello dell’adeguatezza del mantenimento.

Contenuto

In assenza di una norma di riferimento e di un valido supporto giurisprudenziale, molti Tribunali italiani, considerato l’elevato contenzioso venutosi a creare sul concetto di “spesa straordinaria” nell’ambito dei giudizi di separazione personale dei coniugi, hanno iniziato a stilare delle linee guida volte all’identificazione e suddivisione delle spese straordinarie (fra i primi il Tribunale di Roma, il Tribunale di Bergamo e il Tribunale di Firenze).

Anche il Tribunale civile di Genova, Sezione Famiglia, nella riunione tenutasi il 15.9.2016, alla quale hanno partecipato il Presidente dott. Mazza Galanti e i Giudici della sezione, ha deliberato di pubblicare il Verbale della riunione, contenente l’elencazione delle spese straordinarie che sono state suddivise in tre macro gruppi (i) spese sanitarie, (ii) spese scolastiche e (iii) spese extrascolastiche, a loro volta ripartire fra quelle che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori da quelle che, al contrario, richiedono il preventivo accordo, e precisamente:

“1. SPESE SANITARIE

  1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
    1. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
    2. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
  • spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
  1. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  2. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
  3. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie  effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista  privato
  • esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
  • spese sanitarie urgenti
  1. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
    1. spese per cure odontoiatriche  private, ortodontiche private,  oculistiche private; cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante; interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
    2. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
  2. SPESE SCOLASTICHE
    1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
      1. tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
      2. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso;
  • spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
  1. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
  2. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico  (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
  1. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
    1. tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
    2. tasse universitarie e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
  • spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore; 
  1. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
  2. spese per  corsi di recupero e lezioni private;
  3. costi per l’alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
  • costi per la frequenza del cd. pre-scuola
  • costi per la frequenza del cd. doposcuola
  1. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
  2. costi per Baby-sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
  1. SPESE EXTRASCOLASTICHE
    1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
      1. Spese per il conseguimento della patente di guida B
    2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
      1. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e  pertinenti attrezzature; (e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento; centro estivo; gruppo estivo
      2. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
  • spese per corsi di informatica
  1. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori .
  2. spese relative all’utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
  3. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto”

Conclusioni

Il Verbale della riunione del 15.9.2016 del Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, rappresenta un valido supporto nella gestione della crisi famigliare, in quanto fornisce delle linee guida chiare e costanti sul concetto di spesa straordinaria, che permettono di limitare o quantomeno attenuare la conflittualità genitoriale sul punto, essendo in via preventiva individuato il concetto di spesa straordinaria e fra queste quelle soggette al preventivo accordo fra i genitori.

Marzo 23, 2018/da Ghibellini
https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png 0 0 Ghibellini https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png Ghibellini2018-03-23 07:48:482018-11-27 16:59:07Separazione fra i coniugi: anche il Tribunale di Genova individua le spese straordinarie

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