Con nota in data 14.3.2018, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha diffuso la versione aggiornata delle note tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale nonché i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da “premorienza”, di quello c.d. terminale, del danno da diffamazione a mezzo stampa e per la liquidazione ex art. 96, c.p.c.
Premessa
L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha aggiornato le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenendo conto degli indici ISTAT dall’1.4.2014 al 31.12.2017.
Inoltre, si sottolinea che l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha altresì predisposto quattro criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. da premorienza, del c.d. danno terminale, del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ex art. 96, c.p.c. al fine rendere “omogenea” la liquidazione di tali voci di danno.
In merito alla liquidazione del danno da c.d. premorienza (i.e. che si verifica quando un soggetto, che subisce una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, decede prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subìta), l’osservatorio ha adottato quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati: esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media.
L’Osservatorio ha, inoltre, stabilito i principi e/o criteri per la liquidazione del danno c.d. terminale, ovvero quel danno liquidabile iure proprio alla vittima di lesioni mortali a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.
A seguito dell’esame delle pronunce in materia di danni da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, l’Osservatorio ha individuato cinque tipologie di diffamazione (di tenue entità, di modesta gravità, di media gravità, di elevata gravità, di eccezionale gravità), formulando, in relazione a ciascuna di esse, una “proposta” di criterio per la liquidazione del danno, tenendo conto dei parametri adoperati dalla giurisprudenza (a mero titolo esemplificativo: notorietà del diffamante, il mezzo, la risonanza mediatica etc.).
Infine, per la liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata), l’Osservatorio ha rilevato che il parametro “compensi liquidati” sia quello prevalente in giurisprudenza, pertanto, ai fini della liquidazione, l’importo ex art. 96, c.p.c. può essere determinato con riferimento al paramento del compenso liquidati al difensore, diminuibile o aumentabile della metà sulla base delle circostanze dell’abuso.
In conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – edizione 2018 costituiscono il principale strumento di armonizzazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale e indispensabile riferimento per i Tribunali e le Corti nazionali per la determinazione dell’ammontare del risarcimento.