Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza 20 settembre – 3 ottobre 2017 n. 9868: in sede di divorzio sì all’assegno alla moglie che ha lasciato il lavoro per occuparsi della famiglia
Con la sentenza n. 9868/2017 il Tribunale di Milano ha sancito che debba essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nei confronti della ex moglie, ormai in età avanzata per inserirsi nel mondo del lavoro, che per occuparsi della propria famiglia non ha più lavorato.
Riferimenti normativi
- Legge n. 898/1970 s.m.i.
Contenuto della sentenza
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Milano, adeguandosi ai principi recentemente stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, ha confermato il diritto della moglie ad un assegno di mantenimento mensile così come stabilito in sede di separazione.
Il marito, nel caso di specie, non contestava il diritto all’assegno divorzile in favore della propria ex moglie, ma ne contestava il quantum, ovvero l’ammontare chiedendone la riduzione.
Il Tribunale di Milano aderisce, facendolo proprio, al recente e significativo mutamento dell’orientamento della Suprema Corte in relazione ai criteri di giudizio per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile.
Recentemente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito e chiarito che “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, bella prima della quali il Giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, della ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascun dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche”.
In questo contesto consolidato la Suprema Corte, con la nota sentenza del maggio 2017, dopo aver ribadito la necessità del duplice ragionamento, ha mutato orientamento in relazione al parametro cui deve essere rapportata la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell’ “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno.
Si legge, infatti, nella ridetta pronuncia innovativa che “Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso […] il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale”.
Decisiva è, pertanto, – ai fini del riconoscimento o meno del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente – l’interpretazione del sintagma normativo “mezzi adeguati” e della disposizione “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” nonché, in particolare e soprattutto l’individuazione dell’indispensabile parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza –inadeguatezza dei mezzi del richiedente l’assegno e, inoltre, la possibilità – impossibilità dello stesso di procurarseli.
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma in altre successive pronunce della Suprema Corte e sembra destinato a consolidarsi, ed allo stesso ha iniziato ad uniformarsi la giurisprudenza di merito, tanto che ad esso si è ispirato il Tribunale di Milano nella sentenza qui commentata.
La decisione del Tribunale di Milano, sulla scorta dei principi delineati dalla Suprema Corte sul punto, ha sancito il diritto, in punto an, della ex moglie all’assegno divorzile, non avendo la stessa una fonte di reddito propria, se non l’assegno di mantenimento del marito, come documentato anche dalle dichiarazioni fiscali agli atti, e non essendo titolare di cespiti immobiliari.
Si è tenuto, poi, in considerazione che la signora dopo la nascita dei figli non ha più svolto attività lavorativa – scelta condivisa da entrambi i coniugi – nonché l’età della stessa (anni 54) che non le consente, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro, di reperire un’occupazione.
La considerazione complessiva di tutti gli indici indicati dalla Suprema Corte per la valutazione della disponibilità in capo alla ex moglie di mezzi adeguati ha portato il Tribunale di Milano a concludere che la stessa non può ritenersi “indipendente economicamente”, soprattutto in considerazione della mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile su cui possa fare affidamento e della ragionevole impossibilità oggettiva, in ragione soprattutto dell’età, di poterselo procurare.
Completata la valutazione giudiziale di questa prima fase, il predetto Tribunale ha proceduto con la quantificazione della misura dell’assegno divorzile, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 5 della Legge 898/1970.
Conclusioni
In adesione ai giudici della Suprema Corte e in applicazione dei principi dalla stessa sanciti, il Tribunale di Milano evidenzia l’esistenza dei presupposti per riconoscere il diritto all’assegno divorzile alla moglie in una misura adeguata a consentire alla donna un’esistenza libera e dignitosa.
