Tribunale di Rovigo n. 79/2017 del 6 dicembre 2017: concordato preventivo inadempiuto e fallimento omisso medio
Con la sentenza n. 79 del 6 dicembre 2017 il Tribunale di Rovigo si è pronunciato su una questione molto dibattuta in giurisprudenza: se esista, in capo al debitore o al P.M., in caso di mancato adempimento di quanto previsto dalla proposta concordataria omologata ed in pendenza del termine annuale di cui all’art. 186 L.F. per la domanda di risoluzione del concordato, un potere di istanza fallimentare.
Riferimenti normativi
art. 186, comma 1, L.F.: “Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento“.
Contenuto della sentenza
Il Tribunale di Rovigo osserva che, una volta decorso il termine annuale di cui all’art. 186 L.F., si “riespande un potere di istanza fallimentare sia da parte dell’imprenditore, sia da parte del pubblico ministero, rivelandosi l’insolvenza nella incapacità di far fronte con regolarità – ovvero secondo le modalità e i tempi del piano – alle obbligazioni assunte con la proposta concordataria e maturate durante la procedura”.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre una convincente ricostruzione sistematica all’esclusione del potere di istanza fallimentare in capo – soprattutto – al debitore e al P.M. successivamente all’omologa del concordato.
Come osservato da autorevoli interpreti [i.e. Stefano Ambrosini], la risoluzione del concordato può essere dichiarata solo nell’eventualità in cui l’istanza provenga da uno o più creditori. Si tratta di una scelta netta del legislatore che esclude, in particolare, la possibilità per il debitore, preso atto del proprio inadempimento, di rinunciare agli effetti esdebitatori propri del concordato. Un atto abdicativo rispetto alla domanda di concordato da parte del debitore, del resto, è sempre possibile fino all’omologazione del concordato.
Il Tribunale di Rovigo, al riguardo, osserva in particolare che durante il decorso di tale termine la ammissione del c.d. fallimento omisso medio determinerebbe evidentemente una violazione implicita dell’art. 186 L.F., poiché sulla base di presupposti diversi e più ampi si otterrebbe il medesimo effetto della risoluzione limitata sotto il profilo della legittimazione attiva e sotto quello più stringente dei presupposti.
