La Riforma Gelli: le principali novità in materia di responsabilità medica
La legge n. 24 in data 8 marzo 2017 (“Riforma Gelli”) ha introdotto significative novità sia in materia penale sia in materia civile, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso e di garantire maggiori e più sicure tutele ai pazienti danneggiati da prestazioni medico sanitarie eseguite non correttamente.
Normativa di riferimento
L. n. 24 in data 8 marzo 2017
Art. 32 Cost.
Premessa
Vale, preliminarmente, evidenziare che con la Riforma Gelli il diritto alla sicurezza della salute e delle cure assurge a rango costituzionale ai sensi dell’art. 32 Cost., posto che l’art. 1 della legge in esame sancisce che che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute”.
Limitandosi in questa sede all’analisi degli aspetti civilistici della Riforma Gelli, si osserva, innanzitutto, che l’art. 7 ha introdotto quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile.
Ed invero, a seguito della riforma, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, è espressamente inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.), e quella del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nella responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.).
Tale ripartizione ha conseguenze in relazione al termine di prescrizione (l’azione per responsabilità contrattuale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, quella per la responsabilità extracontrattuale è sottoposta al più breve termine di prescrizione di cinque anni) e di ripartizione dell’onere probatorio: nelle cause avverso la struttura sanitaria il paziente dovrà provare solamente l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale ed il relativo inadempimento; nelle azioni giudiziarie contro il medico, il danneggiato deve dimostrare sia l’elemento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità), sia l’elemento soggettivo (dolo o colpa del medico).
In relazione agli aspetti processuali, l’art. 8 introduce l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione ex art. 696 bis, c.p.c. prima dell’instaurazione di una causa di risarcimento danni davanti al giudice civile
Da ciò ne consegue che la domanda giudiziale è procedibile solo se la conciliazione non riesce o se il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.
Il successivo articolo 9 disciplina l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria. La suddetta azione può essere esercitata (i) in caso di dolo o colpa grave del sanitario, (ii) successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed (iii) deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
La riforma Gelli interviene, inoltre, prevedendo specifici obblighi assicurativi a carico delle strutture sanitarie e dei medici.
Per quanto concerne la struttura sanitaria, l’art. 10 prevede la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonchè di sperimentazione e di ricerca clinica nonché per danni arrecati nell’esercizio di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.
La garanzia assicurativa deve poi prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto di assicurazione, purché denunciati all’impresa assicurativa durante la vigenza temporale della polizza.
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Al fine di garantire il risarcimento alle vittime di malpractice medica, il legislatore della Riforma ha previsto la costituzione di un apposito Fondo, al quale i pazienti-danneggiati possono ricorrere qualora la struttura sanitaria non sia dotata della citata copertura assicurativa, ovvero il massimale previsto in polizza sia inferiore al risarcimento dovuto ovvero, infine, quando la struttura sanitaria si trovi in stato di insolvenza ovvero in liquidazione coatta amministrativa.
Sotto diverso profilo, anche l’esercente la professione sanitaria che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ha l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Da ultimo, si ricorda che l’art. 12 introduce la possibilità per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all’esercente la professione sanitaria.In tale giudizio, si precisa che la struttura sanitario e/o il sanitario sono litisconsorti necessari.In conclusioneL’obiettivo della Riforma Gelli è quello di garantire, da un lato, la riduzione del contenzioso in caso di malpractice medica, dall’altro lato, offrire specifici e maggiori strumenti di tutela a favore dei pazienti-danneggiati.Stante l’aumento esponenziale delle cause di responsabilità medica e la continua evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, sarà interessante osservare, mediante l’esame delle sentenze emesse dai giudici di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione, se, effettivamente, il legislatore ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti.
