Ottobre 2025 – Infortuni sul lavoro: il datore di lavoro oltre ad adottare le misure protettive ha l’obbligo di vigilare sul rispetto delle stesse

La Corte di Cassazione con recentissima pronuncia ha precisato come il datore di lavoro sia sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate.
Di conseguenza ogniqualvolta i vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Nel caso di specie, richiamato anche l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorso al ricorrente che, intento a tagliare un tondino di ferro senza indossare gli occhiali protettivi, era stato colpito all’occhio da un pezzo di ferro riportando una gravissima lesione, aveva affermato che la violazione dell’obbligo di vigilanza dovesse essere dedotta e provata da quest’ultimo, pur rientrando invece la stessa negli obblighi posti a carico del datore di lavoro).
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/09/2025, n. 26021