L’amministratore di condominio può autorizzare i lavori straordinari urgenti anche in assenza di una previa delibera assembleare

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4111 del 20 aprile 2023, ha ribadito il principio sancito dall’art. 1135 c.c., a tenore del quale “L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Poiché è compito dell’amministratore garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture dell’edificio condominiale, questi, se ravvisa la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone, è legittimato, o meglio tenuto, ad intervenire tempestivamente. Su questi presupposti, l’amministratore non è responsabile in prima persona per le spese sostenute, in quanto mirate alla tutela dello stabile amministrato.
L’amministratore di condominio può, quindi, autorizzare i lavori straordinari che si presentino come urgenti, con la conseguenza che, qualora si versi in simili circostanze, non sussiste la necessità del preventivo consenso da parte dell’assemblea, poiché l’autorizzazione al compimento dei lavori urgenti non esorbita dai limiti imposti dalla legge al mandato dell’amministratore.
La sentenza del Tribunale di Napoli si inserisce nel solco tracciato dalla Suprema Corte, secondo la quale, nel caso in cui l’amministratore abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile alla compagine.