Ottobre 2025 – Cassazione n. 19369/2025: confermato il principio di continuità del contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato
In data 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19369, ha chiarito un aspetto cruciale per i lavoratori del settore marittimo con contratti a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito infatti che lo sbarco del marittimo non comporta di per sé la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
Questo principio rappresenta una conferma importante del carattere continuativo del rapporto di lavoro marittimo, che si estende anche ai periodi di inoperosità tra un imbarco e l’altro. In altre parole, il tempo trascorso tra lo sbarco da una nave e il successivo imbarco non interrompe la relazione lavorativa, preservando così la piena tutela dei diritti del marittimo.
La sentenza sottolinea però un’eccezione: qualora vi siano specifiche clausole contrattuali o consuetudini diverse, tali periodi di inattività possono essere considerati momenti in cui il contratto non è operante. In assenza di tali clausole, la continuità regna sovrana, con tutte le conseguenze di legge, inclusi i trattamenti economici e previdenziali.
Questa decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire ai marittimi una maggiore stabilità lavorativa, riconoscendo la particolarità del loro lavoro che si svolge per fasi discontinue ma legate da un unico rapporto di lavoro.
Dal punto di vista pratico, la sentenza impone agli armatori e ai datori di lavoro di rivedere eventuali normative interne e contratti collettivi, per adeguarsi al principio di continuità e per definire chiaramente le condizioni relative ai periodi tra imbarco e sbarco.
Il tema della continuità contrattuale tra imbarco e sbarco assume quindi particolare rilievo per la corretta gestione delle risorse umane e per la tutela del personale marittimo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato ma sempre attuale.
