Aprile 2026 – L’immobile condonato è equiparato all’immobile realizzato legittimamente?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848 in data 9.4.2026, è ancora una volta intervenuto sulla questione in oggetto affermando che l’immobile oggetto di condono edilizio – una volta riconosciuto nello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001- deve essere assimilato a quello legittimamente assentito.
Conseguentemente, l’immobile condonato può essere oggetto di tutti gli interventi edilizi consentiti, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, in precedenza, secondo certo orientamento di segno contrario, esclusa, ritenendosi ammissibili soltanto gli interventi manutentivi.
Secondo il Consiglio di Stato, il titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie” ed in conformità alle previsioni costituzionali di cui agli articoli 41 e 42 di tutela dell’iniziativa economica e della proprietà, deve necessariamente conferire al bene una piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio.
Si tratta di una pronuncia molto netta che sembra superare le precedenti oscillazioni giurisprudenziali. Occorrerà attendere altri arresti giurisprudenziali per verificare il consolidamento di tale interpretazione.
