Aprile 2026 – Il “distributore” di un prodotto difettoso che appaia al consumatore quale “produttore”, ne risponde come tale.

Con la recente Ordinanza n. 9001, del 9 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora “sfrutti” il proprio marchio per accreditarsi presso i consumatori, il distributore può essere ritenuto responsabile del prodotto difettoso, dovendo essere considerato alla stregua di un “produttore”.

Infatti, in tale evenienza, il distributore si presenta al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, suscitando nello stesso una fiducia paragonabile a quella che nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.

Non solo, ma secondo la Corte di  Cassazione, in linea con quanto precedentemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ai fini del riconoscimento della responsabilità del distributore per il prodotto difettoso, non è necessario che quest’ultimo abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma è sufficiente che il marchio apposto sul prodotto dal “vero” produttore coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

In sostanza, per la Corte di Cassazione, se il consumatore viene indotto a ritenere che l’“origine” del prodotto da lui acquistato sia riferibile, non solo al vero e proprio produttore ma, direttamente, anche al fornitore, quest’ultimo risponde assieme al produttore di eventuali vizi dello stesso prodotto.

Secondo quando affermato nella ordinanza in esame, tale interpretazione è infatti coerente con la finalità della disciplina europea applicabile alla materia, ovvero, garantire un’elevata tutela del consumatore e consentire il risarcimento del danno da prodotti difettosi nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono alla loro immissione sul mercato.